[I] Libro 4 - In medio stat Virtus
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[I] Libro 4 - In medio stat Virtus
Aaron
In medio stat Virtus
Costitutione Apostolica « La Virtù sta nel mezzo ».
Libro 4 : La Giustizia della Chiesa
Parte I : Delle generalità e delle competenze
Generalità
Articolo 1 : La Giustizia della Chiesa è amministrata dalla Congregazione della Santa Inquisizione, dicastero romano retto dal Cardinale-Cancelliere Grande Inquisitore.
Articolo 2 : La Giustizia della Chiesa è una componente generale della giustizia dei regni e risponde parimenti agli imperativi morali, scritti nella "La Carta dei Giudici," tenendo conto del suo ruolo e della sua missione.
Competenze
Articolo 3 : La Giustizia della Chiesa è competente di tutte le violazioni del Dogma Aristotelico, della dottrina e del diritto Canonico della Chiesa Aristotelica, Universale e Romana. Si pronuncia sull'ortodossia degli atti sotto giudizio.
Articolo 4 : La La competenza della Giustizia della Chiesa si estende fin dove si estende l'abbraccio di Aristotele, ovvero in tutte le parrocchie dei regni.
Articolo 5 : Ogni persona può, salvo diversa approvazione da parte delle autorità competenti, essere accusatore, imputato o testimone.
Articolo 6 : Secondo l'articolazione delle fonti del diritto, la Giustizia della Chiesa seguirà questo preciso ordine di prevalenza :
- il Dogma Aristotelico
- le Dottrine
- il Diritto Canonico
- gli accordi, i trattati e i concordati giudicati validi dalle competenti autorità della Chiesa
- il costume giuridico
- la prassi
Giurisdizione e reggenze
Articolo 7 : La Giustizia della Chiesa di suddivide in giustizia ordinaria e giustizia straordinaria.
Articolo 8 : La giustizia ordinaria, è retta in primo grado dal Tribunale Episcopale, in secondo grado dalla Rota Apostolica
Articolo 9 : La giustizia straordinaria, è retta in primo grado dal Tribunale Inquisitore, in secondo grado dal Tribunale Pontificio
Testo canonico sulla Giustizia della Chiesa,
Scritto e ratificato a Roma dal Sacro Collegio, sotto il pontificato del Santo Padre Eugene V, il decimo giorno del mese di gennaio, de l'anno di grazia MCDLVIII.
Prima pubblicazione ad opera di Sua Eminenza fratello Nico nel terzo giorno di agosto dell'anno MCDLIV; rivisto, ristampato e sigillato da Sua Eminenza Aaron Nagan, il cardinale-rettore e decano del Sacro Collegio, il diciannovesimo giorno del mese di marzo dell'anno di grazia MCDLVIII.
In medio stat Virtus
Costitutione Apostolica « La Virtù sta nel mezzo ».
Libro 4 : La Giustizia della Chiesa
Parte I : Delle generalità e delle competenze
Generalità
Articolo 1 : La Giustizia della Chiesa è amministrata dalla Congregazione della Santa Inquisizione, dicastero romano retto dal Cardinale-Cancelliere Grande Inquisitore.
Articolo 2 : La Giustizia della Chiesa è una componente generale della giustizia dei regni e risponde parimenti agli imperativi morali, scritti nella "La Carta dei Giudici," tenendo conto del suo ruolo e della sua missione.
Competenze
Articolo 3 : La Giustizia della Chiesa è competente di tutte le violazioni del Dogma Aristotelico, della dottrina e del diritto Canonico della Chiesa Aristotelica, Universale e Romana. Si pronuncia sull'ortodossia degli atti sotto giudizio.
Articolo 4 : La La competenza della Giustizia della Chiesa si estende fin dove si estende l'abbraccio di Aristotele, ovvero in tutte le parrocchie dei regni.
Articolo 5 : Ogni persona può, salvo diversa approvazione da parte delle autorità competenti, essere accusatore, imputato o testimone.
Articolo 6 : Secondo l'articolazione delle fonti del diritto, la Giustizia della Chiesa seguirà questo preciso ordine di prevalenza :
- il Dogma Aristotelico
- le Dottrine
- il Diritto Canonico
- gli accordi, i trattati e i concordati giudicati validi dalle competenti autorità della Chiesa
- il costume giuridico
- la prassi
Giurisdizione e reggenze
Articolo 7 : La Giustizia della Chiesa di suddivide in giustizia ordinaria e giustizia straordinaria.
Articolo 8 : La giustizia ordinaria, è retta in primo grado dal Tribunale Episcopale, in secondo grado dalla Rota Apostolica
Articolo 9 : La giustizia straordinaria, è retta in primo grado dal Tribunale Inquisitore, in secondo grado dal Tribunale Pontificio
Testo canonico sulla Giustizia della Chiesa,
Scritto e ratificato a Roma dal Sacro Collegio, sotto il pontificato del Santo Padre Eugene V, il decimo giorno del mese di gennaio, de l'anno di grazia MCDLVIII.
Prima pubblicazione ad opera di Sua Eminenza fratello Nico nel terzo giorno di agosto dell'anno MCDLIV; rivisto, ristampato e sigillato da Sua Eminenza Aaron Nagan, il cardinale-rettore e decano del Sacro Collegio, il diciannovesimo giorno del mese di marzo dell'anno di grazia MCDLVIII.
m.azzurra- Messaggi : 693
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