Nobile Casata Giustiniani Borgia
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11 lezione nqiszione Empty De Ecclesiae Dei fondis Bolla pontificia « Principi della Chiesa di Dio ». Preambolo : Il dogma della Santa Chiesa Aristotelica, Romana e Universale, e le leggi che governano i suoi membri. Parte I : Dottrina e Fondamenti della Ch

Messaggio  m.azzurra Mar Ott 31, 2017 1:17 am

De Ecclesiae Dei fondis
Bolla pontificia « Principi della Chiesa di Dio ».






Preambolo : Il dogma della Santa Chiesa Aristotelica, Romana e Universale, e le leggi che governano i suoi membri.



Parte I : Dottrina e Fondamenti della Chiesa di Dio.


Sezione A : Principi generali

Articolo 1 : La Chiesa Aristotelica è la Sola, Unica e Legittima Istituzione dell’Onnipotente.

Articolo 2 : La Chiesa Aristotelica è la Sola detentrice della Verità Divina e della Vera Fede. E' pervasa dall'azione divina ed è l'organo attraverso il quale la volontà dell'Onnipotente si esprime sulla Terra e sulla comunità dei fedeli; essa trascende le leggi e le verità temporali.

Articolo 3 : La Chiesa Aristotelica prende il nome dal profeta Aristotele, che fu il primo a rivelare la verità divina. Essa venne istituita da Christos.

Articolo 4 : In quanto istituzione spirituale, universale e divina, la sua missione è diffondere l’aristotelismo ai popoli e alle nazioni per guidarli sul sentiero che conduce al Paradiso Solare.

Articolo 5 : Non c'è nessun altro profeta se non Aristotele e Christos. La simbiosi della loro rivelazione costituisce il messaggio divino, perfetto e immutabile. Il loro messaggio è complementare ed indispensabile per la comprensione degli altri e della fede aristotelica.

Articolo 6 : Il dogma della Chiesa Aristotelica si basa su testi dei libri e formano le basi delle credenze inalienabili e necessarie (1)

N.B. : Si intende per "testi dei libri" ciò che è contenuto nel Libro delle Virtù, cosi come i testi dottrinali e gli scritti dei Santi.

Articolo 7 : Solo un concilio straordinario, che riunisce il collegio dei vescovi dell'aristotelismo, può rimettere in questione, modificare o raffinare il dogma.

Articolo 8 : Il libro della Virtù riunisce i libri del Mito Aristotelico, le Vite di Aristotele e Christos così come quelle degli Arcangeli. Si tratta di testi sacri e costituisce la base della Religione Aristotelica. Essi hanno valore dogmatico.

Articolo 9 : Le Dottrine della Chiesa Aristotelica fanno parte della fede aristotelica. Emanate dai teologi e dottori della Chiesa, esse hanno valore dogmatico.

Articolo 10 : Gli scritti dei santi forniscono un quadro delle dottrine della Chiesa Aristotelica. Questi sono gli insegnamenti dei nostri predecessori che hanno vissuto le virtù aristoteliche in modo eroico nella fede e in un sempre più profondo rapporto intimo con Dio. Essi sono la viva e costantemente rinnovata Tradizione della chiesa, che chiarisce i misteri sacri rivelati dai profeti.

Articolo 11 : Il Libro delle Agiografie costituisce un codice di biografie storiche dei santi che serve alla costruzione spirituale e sociale del mondo attuale attraverso l'esempio di molti, che hanno reso testimonianza del paradiso solare in modo eroico per loro fede e per le loro virtù al loro tempo.

Articolo 12 : Ogni essere umano è figlio di Dio, nessuna distinzione basata su altri criteri che: la fede, la virtù e il merito, deve avere luogo in seno alla chiesa Aristotelica.

Articolo 13 : Una eterodossia è un atto contrario ai Dogmi aristotelici, alle dottrine promulgate e al Diritto Canonico della Santa Chiesa, dannosa per la comunità dei credenti e per la Santa Istituzione di Dio, attraverso l'induzione di errore nei figli dell’Altissimo.

Articolo 14 : Le eterodossie sono quattro tipi: eresia, scisma, paganesimo e ateismo.

Articolo 15 : Le eterodossie sono perseguite dalla Santa Inquisizione nei limiti ad essa assegnati e definiti.

Articolo 16 : La Chiesa Aristotelica distingue tra due nature differenti per gli incarichi, gli status e le azioni dei suoi membri. Queste differenti nature possono essere In Gratebus (nelle grazie) o Res Parendo (cose che appaiono).

- Articolo 16 bis : la natura In Gratebus comprende le cose che esistono per la Grazia del Creatore. L'abbreviazione corretta utilizzata nel diritto canonico è IG

- Articolo 16 ter : La natura Res Parendo include le cose che esistono di per sé pur conseguentemente la Creazione. L'abbreviazione corretta utilizzata nel diritto canonico è RP.
(1) Il libro delle Virtù disponibile presso la Biblioteca romana non è completo perché è una traduzione. Il testo originale è conservato negli archivi segreti di Roma, i teologi del Santo Uffizio sono al lavoro per terminare la sua traduzione.


Sezione B : della santitificazione, beatificazione e canonizzazione

Articolo 17 : Un Beato è un defunto aristotelico beatificato dalla Santa Chiesa in relazione alla sua vita passata, esemplare, virtuosa, degna di esempio sociale e spirituale per la comunità aristotelica.

- Articolo 17 bis : Le regole e le precedure che portano alla beatificazione sono riportate nella parte del Diritto Canonico che riguarda la Congregazione del Santo Uffizio.
Articolo 18 : Un santo è un Beato canonizzato dalla Santa Chiesa in relazione alla sua vita passata, più esemplare, più virtuosa rispetto a quella del Beato, e degna di esempio sociale e spitiruale per la comunità aristotelica.

- Articolo 18 bis : Le norme e le procedure che portano alla canonizzazione sono riportate nella parte del Diritto Canonico che riguarda la Congregazione del Santo Uffizio.

Sezione C : dei fondatori, i padri e i dottori della Chiesa

Articolo 19 : I Padri della Chiesa sono i fondatori della Chiesa aristotelica alle sue origini e durante il rinnovamento della fede sotto i pontificati dei Santissimi Padri Nicolas V e Eugene V.

Articolo 20 : I Dottori della Chiesa sono eminenti teologi e canonisti che hanno prodotto o lavorato su testi dottrinali, dogmatici o canonici d’importanza universale.


Sezione D : Dei miracoli

Articolo 21 : Il quadrittico causale:
La causa materiale = un evento straordinario imputabile unicamente all'intervento divino, senza possibilità che sia dovuto ad un intervento umano o naturale.
La causa efficiente = esso è riportato da testimonianze degne di fiducia
La cusa formale = inchiesta approfondita effettuata congiuntamente dall'Ufficio San Teodoro e il Santo Uffizio, con parere emesso dal Cenacolo del Santo Uffizio.
Causa finale = il miracolo è riconosciuto dalla Santa Curia.

Articolo 22 : Ogni miracolo ipotizzato deve essere riportato da un fedele o un chierico.

Articolo 23 : Una inchiesta rigorosa sarà effettuata dai teologi dell'uffizio San Teodoro e i teologi del cenacolo del Santo Uffizio. Esso si baserà sulla raccolta di testimonianze circostanziate, sulla moralità dei testimoni, sulla veridicità dei fatti. Le date, i luoghi e gli avvenimento saranno registrati in dettaglio.

Articolo 24 : Solo a seguito dell'inchiesta, il cenacolo del Santo Uffizio depone un parere favorevole o sfavorevole riguardo la veridicità del miracolo presso la santa Curia.

Articolo 25 : Il cenacolo del Santo Uffizio e l'uffizio di San Teodoro definiscono se vi sia stato oppure no l'intercessione di un Santo presso l'Altissimo nella manifestazione del miracolo.

Articolo 26 : La Santa Curia è la sola abilitata a riconoscere il miracolo come tale.

N.B. : In caso di invalidazione, un annuncio sarà pubblicato spiegando le ragioni che hanno portato la Curia a considerare che non si tratta di un miracolo. In caso di validazione, un annuncio sarà pubblicato dalla Curia che spiega il miracolo, i suoi effetti e le sue conseguenze.




Testo canonico sui Principi della Chiesa di Dio,
Dato e approvato a Roma dal Sacro Collegio durante il pontificato del Molto Santo PadreInnocenzo VIII il ventiquattro settembre, lunedì, anno di grazia MCDLX.

Prima Pubblicazione dal defunto Sua Eminenza Jeandalf l'undici di febbraio, Domenica dell'anno MCDLV; rivisto, ristampato e sigillato da Sua Eminenza Aaron de Nagan, Cardinale Camerlengo, il tredicesimo giorno del mese di aprile, Lunedi di Pasqua, nell'anno di grazia MCDLVII, rivisto, modificato, sigillato e pubblicato nuovamente da Sua Eminenza Tibere de Plantagenet, Cardinale Camerlengo, il ventisettesimo giorno del mese di novembre, l'anno di grazia MCDLVII . Ultima pubblicazione e revisione in data da sua Eminenza Aaron de Nagan, cardinale e arcicancelliere del Santo Soglio.

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11 lezione nqiszione Empty De Ecclesiae Dei fondis Bolla pontificia « Principi della Chiesa di Dio ».Parte II:

Messaggio  m.azzurra Mar Ott 31, 2017 1:18 am

De Ecclesiae Dei fondis
Bolla pontificia « Principi della Chiesa di Dio ».






Preambolo : Il dogma della Santa Chiesa Aristotelica, Romana e Universale, e le leggi che governano i suoi membri.



Parte II: Gli Status dei membri della comunità aristotelica.


Articolo 1 : Per la Santa Chiesa Aristotelica e Romana, ogni essere umano ha uno status. Egli può essere credente, fedele, sacerdote o eterodosso.

Articolo 2 : Il credente è una persona non battezzata che condivide la fede aristotelica, crede in un solo Dio e riconosce la Chiesa di Roma come l'unica istituzione dell'Onnipotente.

   - Articolo 2 bis : Un Credente ha diritto a ricevere il sacramento del battesimo, se le sue azioni e i suoi pensieri sono in conformità con i precetti e le dottrine stabilite dalla Santa Chiesa Aristotelica, rispettando le regole canoniche applicabili a questo sacramento.


Articolo 3 : Il fedele è un credente che ha ricevuto il sacramento del battesimo e integrato con la comunità dei fedeli della Chiesa Aristotelica.

   - Articolo 3 bis : Il Fedele ha il diritto di ricevere i sacramenti della confessione, del matrimonio, dell'ordinazione e del funerale se le sue azioni, i suoi pensieri e le sue condizioni sono conformi alle regole canoniche e dottrinali che riguardano i sacramenti.


Articolo 4 : Il Sacerdote è un fedele che ha ricevuto il sacramento dell'ordinazione.

   - Articolo 4 bis : Il Sacerdote ha diritto di ricevere i sacramenti della confessione e del funerale se le sue azioni, i suoi pensieri e le sue condizioni sono in linea con le regole dottrinali e canoniche che riguardano i sacramenti.


Articolo 5 : L’Eterodosso è una persona che si trova al di fuori della comunità dei credenti, sia perché è colpito da una sentenza canonica, sia perché non condivide la fede e la credenza aristotelica in un solo Dio o non riconosce la Chiesa di Roma come unica istituzione dell’Onnipotente, sia perché è fedele di un'altro culto.

N.B. : Per la natura dei vari eterodossi, vedere gli articoli della prima parte (Dottrina e fondamenta della Chiesa di Dio) del preambolo.

Articolo 6 : Gli status di fedele e sacerdote possono essere modificati o sospesi da una sanzione disciplinare di ordine canonico.



Testo canonico sui Principi della Chiesa di Dio
Dato a Roma, e approvato dal Sacro Collegio durante il pontificato del Santo Padre Eugenio V il ventunesimo giorno del mese di aprile, Martedì, nell'anno di grazia MCDLVII.

Prima Pubblicazione dal defunto Sua Eminenza Jeandalf l'undici febbraio, Domenica dell'anno MCDLV; rivisto, ristampato e sigillato da Sua Eminenza Aaron de Nagan, Cardinale Camerlengo, il ventunesimo giorno del mese aprile, Martedì, dall'anno della nostra MCDLVII


Ultima modifica di m.azzurra il Mar Ott 31, 2017 1:20 am - modificato 1 volta.
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11 lezione nqiszione Empty De Ecclesiae Dei fondis Bolla pontificia « Principi della Chiesa di Dio ». Parte III :

Messaggio  m.azzurra Mar Ott 31, 2017 1:20 am

De Ecclesiae Dei fondis
Bolla pontificia « Principi della Chiesa di Dio ».






Preambolo : Il dogma della Santa Chiesa Aristotelica, Romana e Universale, e le leggi che governano i suoi membri.



Parte III : Le cariche all’interno della comunità aristotelica


Articolo 1 : Una carica è una funzione religiosa riconosciuta sia nel presente Diritto Canonico, sia nei regolamenti interni delle Congregazioni romane, sia nel regolamento di un ordine religioso riconosciuto dalla Curia.

Articolo 2 : E' considerata occupata una carica che il fedele o il sacerdote hanno, la cui nomina o elezione rispetta le procedure descritte nel regolamento che l’ha originata.

Articolo 3 : E' chierico colui che detiene una funzione religiosa secolare, è regolare colui che detiene una carica religiosa regolare; è milites colui che ricopre una carica - come definito all'articolo 3 ter o nel diritto canonico della Sante Armate- nella Congregazione delle Sacre Armate, a differenza di fedeli che non occupano nessuna di queste tre cariche.

N.B. : La carica di chierico, e le norme ad esso relative, prevale su quella di regolare, e quella di regolare sul quella milites.

-Articolo 3 bis: sono considerati regolari della Chiesa, i fedeli che hanno abbracciato una regola di vita monastica, i fedeli membri di ordini religiosi aristotelici, o ramo di un ordine religioso militare e i fedeli radunati in comunità nelle abbazie In Gratebus.

- Articolo 3 ter : sono considerati milites della Chiesa, i fedeli membri delle branche armate degli ordini militari facenti parte delle Sacre Armate Aristoteliche, cosi come i fedeli che si trovano individualmente o collettivamente sotto gli ordini dello Stato Maggiore delle Sacre Armate.
Articolo 4 : A parte la deroga del loro primate, o comunque specificata per alcune cariche in altri libri di Diritto Canonico o nei regolamenti interni delle Congregazioni romane, i chierici e i regolari, che siano milites o no, non possono portare armi diverse da quelle connesse al loro rango sociale.

Articolo 5 : Un fedele non può amministrare un sacramento e un chierico non può amministrare che quelli autorizzati dal suo ufficio.

Articolo 6 : Solo un fedele o un sacerdote può ricoprire una carica all'interno della Chiesa.

Articolo 7 : Lo stato accademico del teologo (HRP : livello VI via della Chiesa) non è uno status religioso, ma è richiesto per occuparsi di determinati incarichi.

Articolo 8 : Gli incarichi all’interno della Chiesa Aristotelica si dividono in tre categorie: primaria, secondaria e terziaria.

Articolo 9 :Gli incarichi principali sono il fondamento della gerarchia della Chiesa aristotelica. Essi hanno la precedenza su tutti gli altri.

-Articolo 9 bis : Un singolo chierico può occupare una sola carica principale
Articolo 10 : Gli incarichi secondari sono cariche complementari della Chiesa Aristotelica. La maggior parte delle volte cariche ausiliarie alle principali.

-Articolo 10 bis : Un singolo chierico può assumere solo due cariche secondarie oltre ad un’eventuale carica primaria.
Articolo 11 : Le cariche terziarie sono incarichi relativi alle congregazioni e ordini religiosi, o che non rientrano in una delle prime due categorie.

- Articolo 11 bis : l'accumulo di cariche terziarie è definito nel regolamento di ogni ordine e congregazione. Se non diversamente indicato, le cariche terziarie sono cumulabili con eventuali incarichi primari e secondari.
Articolo 12 : I sacerdoti che occupano una carica episcopale portano il titolo di prelato, un privilegio concesso per meriti, dei quali la loro carica fa fede.

N.B. : Questa "dignità episcopale" si riflette negli ornamenti araldici da un minimo di tre file di nappe.

Articolo13 : Nel clero secolare, un chierico può essere sottoposto all'autorità diretta di un solo altro chierico. Egli non può quindi accumulare che delle cariche conformi a questo imperativo.

Articolo 14 :Le cariche onorarie e emerite non sono prese in considerazione nella regola del cumulo.


Testo canonico sulle cariche all'interno della comunità aristotelica.
Donato a Roma sotto il pontificato del Santo Padre Eugenio V, il primo giorno di agosto dell'anno di grazia MCDLV.

Ultima approvazionedal Sacro Collegio dei Cardinali il X giorno di gennaio dell'anno di grazia MCDLVII, Sabato.

Pubblicato dal defunto Sua Eminenza Jeandalf il primo agosto dell'anno come MCDLV come preambolo del Libro 2 sul clero secolare ; modificato, riveduto e ristampato da Sua Eminenza Aaron de Nagan, Cardinale Camerlengo, l'undici gennaio, la Domenica, dell’anno di grazia MCDLVII di nostro Signore.

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11 lezione nqiszione Empty De Ecclesiae Dei fondis Bolla pontificia « Principi della Chiesa di Dio ».Parte IV

Messaggio  m.azzurra Mar Ott 31, 2017 1:22 am

De Ecclesiae Dei fondis
Bolla pontificia « Principi della Chiesa di Dio ».






Preambolo : Il dogma della Santa Chiesa Aristotelica, Romana e Universale, e le leggi che governano i suoi membri.



Parte IV : Principi generali e disposiioni particolari


Sulla Promulgazione del Diritto Canonico

Articolo 1 : Il Pontefice Sovrano, o il Sacro Collegio dei Cardinali delegato, può promulgare le leggi, i canoni e i regolamenti della Santa Chiesa Aristotelica sotto forma di bolla o indulto.

Articolo 1.1 : Il Diritto Canonico è proulgato o modificato sotto la forma di un bolla pontificia bollata dal Pontefice Sovrano, dal Sacro Collegio dei Cardinali, o dalla Santa Chiesa Aristotelica. Essa ha valore perpetuo e universale e si sostituisce ai Canoni che rimpiazza.

n.b. : Le bolle pontificie modificano in modo significatico il Diritto Canonico. Sono da preferirsi agli indulti quando correggono, riformano o rinnovano profondamente più parti o articoli.

Articolo 1.2 : Il Diritto Canonico è modificato sotto forma di indulto bollato dal Pontefice Sovrano, dal Sacro Collegio dei Cardinali, o dalla Santa Chiesa Aristotelica. Ha valore perpetuo e universale e si sostituisce ai Canoni che rimpiazza. Ogni quattro mesi, o al massimo ogni sei mesi, gli indulti sono recepiti all'interno del Diritto Canonico che è emendato e pubblicato sotto forma di una nuova Bolla Pontificia.

n.b. : Gli indulti modificano in misura minore il Diritto canonico. Sono da preferire alle bolle pontificie quando correggono o emendano una quantità minore di articoli, per cui incidono in misura ridotta.



Dei diritti e competenze dell'istituzione della Chiesa

Articolo 2 : Tutte le decisioni prese da una istituzione, un collegio, o una assemblea della Chiesa Aritostelica Romana non possono essere modificate, emendate o soppresse che dall'istituzione che lìha prodotte o da una istituzione superiore da cui essa dipende.


Testo canonico sulle principi della Chiesa di Dio.
Donato a Roma sotto il pontificato del Santo Padre Innocenzo V, il dodicesimo di marzo dell'anno di grazia MCDLXIV.

Ultima approvazionedal Sacro Collegio dei Cardinali il XII giorno di marzo dell'anno di grazia MCDLXIV

Pubblicato e ristampato da Sua Eminenza Cardinale Aaron de Nagan, cardinale e arcicancelliere del Santo Soglio, il dodicesimo di marzo, il Sabato, dell’anno di grazia MCDLXIV di nostro Signore.
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11 lezione nqiszione Empty D,C

Messaggio  m.azzurra Mar Ott 31, 2017 1:24 am

Parte I: Delle generalità e delle competenze

Parte II: Della Giustizia Ordinaria
A: L'Ufficio Episcopale
B: La Penitenzieria
C: La Rota Romana
D: Il Tribunale Pontificio

Parte III: Della Giustizia Straordinaria
A: Il Tribunale Inquisitoriale
B: Il Tribunale della Segnatura Apostolica
Parte IV: Procedura
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11 lezione nqiszione Empty In medio stat Virtus Libro 4 : La Giustizia della Chiesa Parte I: Generalità e Competenze

Messaggio  m.azzurra Mar Ott 31, 2017 1:27 am

In medio stat Virtus
Costituzione Apostolica "La Virtù sta nel Mezzo"





Libro 4 : La Giustizia della Chiesa



Parte I: Generalità e Competenze


Generalità

Articolo 1: La Giustizia della Chiesa è amministrata dalla Congregazione della Santa Inquisizione, il Dicastero Romano amministrato da un Cardinale-Cancelliere Grande Inquisitore

Articolo 2: La Giustizia della Chiesa è una componente generale della giustizia dei Regni e pertanto risponde egualmente agli imperativi morali della stessa, ["La Carta dei Giudici"], tenendo conto, tuttavia, del suo posto e della sua missione.

Competenze

Articolo 3: La Giustizia della Chiesa è competente per tutte le violazioni del Dogma, della dottrina e del Diritto Canonico della Chiesa Aristotelica, Universale e Romana. Essa si pronuncia sull’ortodossia degli atti che è chiamata a giudicare.

Articolo 4: La competenza della Giustizia della Chiesa si estende fin dove porta l’ombra di Aristotele e può essere esercitata su tutte le parrocchie delle Terre conosciute.

Articolo 5: Chiunque, salvo disposizioni contrarie approvate dalle autorità competenti, può essere attore, imputato o testimone.

Articolo 6: Nell’articolazione delle fonti del diritto, la Giustizia della Chiesa attinge le sue fonti, nel seguente ordine, e ogni fonte citata prevale sulla successiva:
- Dogma Aristotelico
- Dottrina
- Diritto Canonico
- Accordi, trattati e concordati ratificati dalle autorità competenti della Chiesa
- Prassi Giudiziaria
- Usi

Giurisdizione e competenza

Articolo 7: La Giustizia della Chiesa comprende una Giustizia Ordinaria e una Giustizia d’Eccezione, detta anche “Straordinaria”

Articolo 8: La Giustizia della Chiesa dispone di sei tribunali:
- L’Ufficialità Episcopale
- La Penitenzieria Apostolica
- Il Tribunale dell’Inquisizione
- Il Tribunale della Rota Romana
- Il Tribunale della Segnatura Apostolica
- Il Tribunale Pontificio

Articolo 9: La Giustizia Ordinaria è resa in prima istanza, per i fedeli, dall’Ufficialità Episcopale; per i chierici, dalla Penitenzieria Apostolica. La Giustizia Ordinaria è resa in seconda istanza, per i fedeli e i chierici, dalla Rota Romana.

Articolo 10: La Giustizia Straordinaria è amministrata in prima istanza dal Tribunale dell’Inquisizione e in seconda istanza dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica. .

Articolo 11: I Cardinali, qualunque sia la loro natura o status, dipendono esclusivamente, per quanto riguarda la Giustizia Ordinaria in prima ed unica istanza, dal Tribunale Pontificio; per la Giustizia Straordinaria in prima ed unica istanza, dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica.


Testo Canonico sulla Giustizia della Chiesa
Dato e approvato a Roma dal Sacro Collegio sotto il pontificato del Santissimo Padre Eugenio V la domenica dieci del mese di Gennaio dell’anno di grazia MCDLVIII.

Pubblicato la prima volta dal compianto Sua Eminenza fratello Nico il giovedì tre del mese di Agosto dell’anno MCDLIV; rivisto, sigillato e ristampato da Sua Eminenza Aaron Nagan, Cardinale-Cancelliere e Decano del Sacro Collegio, il venerdì diciannove del mese di Marzo dell’anno di grazia MCDLVIII; rivisto, sigillato e ristampato da Sua Eminenza Arnault d'Azayes, il XVII giorno del mese di novembre, il martedì, dell’anno di grazia MCDLXIII.
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11 lezione nqiszione Empty Parte II : Della Giustizia Ordinaria

Messaggio  m.azzurra Mar Ott 31, 2017 1:29 am

In medio stat Virtus
Costituzione Apostolica “La Virtù sta nel mezzo” .
- Continuazione -





Libro 4 : La Giustizia della Chiesa



Parte II : Della Giustizia Ordinaria



La Giustizia Ordinaria è una delle due componenti della Giustizia della Chiesa.
Ad Essa competono i casi, i delitti e le infrazioni amministrative, canoniche e disciplinari. La Giustizia Ordinaria è resa da quattro Tribunali differenti secondo la natura e l’imputazione della persona incriminata. Quindi, la Giustizia Ordinaria è resa in primo grado, per i fedeli, dal Tribunale Episcopale, e, per i chierici, dalla Penitenzieria Apostolica. La Giustizia Ordinaria è resa in secondo grado, per i fedeli e i chierici, dalla Rota Romana (Can 4-I-9). La Giustizia Ordinaria è resa in unico grado, per i Cardinali, dal Tribunale Pontificio (Can 4-I-11).


Sezione A : Dei Tribunali Episcopali


Generalità

Articolo 1 : Esiste un Tribunale Episcopale per Diocesi. L’istituzione del Tribunale dipende dal potere discrezionale del Vescovo della Diocesi nonostante qualsiasi concordato o accordo particolare approvato dal Sacro Collegio dei Cardinali. Il Tribunale della Diocesi ove risiede l’Arcivescovo è detto Tribunale Archiepiscopale. Esso supplisce a ogni mancanza del Tribunale Episcopale Suffragante.

Composizione

Articolo 2 : I Tribunali Episcopali sono composti :
- dal Vescovo della Diocesi e da due Ufficiali. In via eccezionale, un Ufficiale può essere sostituito da un chierico della provincia se le circostanze lo esigono, in particolare se egli è parte del processo.
- dal Procuratore Episcopale assistito dal Vidame della provincia ecclesiastica dalla quale dipende il Tribunale Episcopale.

Articolo 3 : La presidenza del Tribunale è assicurata dal Vescovo della Diocesi. Se il Vescovo è parte del processo la causa deve essere rinviata davanti al Tribunale Archiepiscopale o essere rigettata.

Articolo 4 : Il Procuratore Ecclesiastico è nominato a vita dal Vescovo della Diocesi dalla quale dipende il Tribunale con l’avallo della Congregazione della Santa Inquisizione, le cui condizioni sono definite nel regolamento interno della Congregazione. Egli può essere revocato da un Cardinale inquisitore in base a una lettera dettagliata del Vescovo, che presiede il Tribunale.

Articolo 5 : Il Vidame è incaricato di vigilare sull’applicazione della pena, salvo contrarie disposizioni della sentenza.

Articolo 6 : L’Ufficiale è nominato dal Vescovo del Tribunale in quanto si distingue per le sue conoscenze in Diritto Canonico. E’ necessariamente un chierico. Egli assiste il Vescovo, delibera con lui ed è incaricato, insieme al Procuratore Episcopale, della tenuta degli archivi e dell’inoltro delle copie alla Congregazione della Santa Inquisizione così come al Concistoro Pontificio interessato.

Articolo 7 : Nei casi in cui il Tribunale non possa riunirsi al completo, spetta al Vescovo della Diocesi o rimettere la causa al Tribunale Archiepiscopale, o, in caso di assenza del Procuratore Episcopale, farsi mandare un procuratore generale ecclesiastico, o un missus inquisitionis che agisca come tale, dalla Congregazione della Santa Inquisizione, al fine di sostituirlo.

Competenza territoriale

Articolo 8 : Il Tribunale Episcopale è competente per gli atti commessi nelle parrocchie della Diocesi sulle quali esso ha autorità, o dai parrocchiani residenti nella detta Diocesi. In caso di controversia, la Congregazione della Santa Inquisizione o in mancanza il Concistoro Pontificio competente attribuisce la procedura al tribunale più idoneo.

Deferimento

Articolo 9 : Ogni denuncia o richiesta presso il Tribunale Episcopale deve essere depositata nelle mani del Procuratore Episcopale o dei suoi inservienti.

Articolo 10 : Il deferimento al Tribunale è assicurato dal procuratore episcopale, può deferire al Tribunale per conto proprio, su mandato di un responsabile della Congregazione della Santa Inquisizione, del Concistoro Pontificio o di un Cardinale.

Casi particolari

Articolo 11 : Un concistoro pontificio può, in accordo con il Grande Inquisitore, promulgare delle regole specifiche per i tribunali episcopali della sua zona geodogmatica.

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11 lezione nqiszione Empty Sezione B : Della Penitenzieria Apostolica

Messaggio  m.azzurra Mar Ott 31, 2017 1:30 am

Sezione B : Della Penitenzieria Apostolica


Generalità

Articolo 1 : La Penitenzieria Apostolica è il tribunale ecclesiastico di prima istanza competente nel giudicare i chierici della Chiesa Aristotelica e Romana. Ella dipenda dalla Congregazione della Santa Inquisizione.

Articolo 2 :Gli appelli contro le sentenze della Penitenzieria Apostolica vengono discussi dalla Rota Romana.

Composizione

Articolo 3 :Il Tribunale della Penitenzieria Apostolica è composto:
- da tre giudici, detti “Penitenzieri”, fra i quali il Grande Penitenziere.
- dal Commissionario che sostiene l’accusa .

Articolo 4 : La presidenza del Tribunale della Penitenzieria Apostolica è assicurata dal Grande Penitenziere, nominato e revocato dal Grande Inquisitore. Se il Grande Penitenziere è parte del processo, egli viene ricusato e sostituito dal Grande Inquisitore. In caso di ostacolo linguistico, il Grande Penitenziere è sostituito da un Penitenziere.

Articolo 5 : I Penitenzieri assistono il Presidente del Tribunale, deliberano con lui e sono incaricati, insieme al Commissionario, della tenuta degli archivi e dell’inoltro delle copie alla Congregazione della Santa Inquisizione così come al Concistoro Pontificio interessato. Sono nominati dal Grande Inquisitore su eventuale proposta del Grande Penitenziere. Essi formano il collegio dei Giudici – Penitenzieri. Vengono ricusati e rimpiazzati se sono parti del processo.

n.b. : il Grande Inquisitore nomina tanti Penitenzieri in seno al Collegio dei Giudici-Penitenzieri quanti egli ne giudica necessari per il buon funzionamento della Penitenzieria Apostolica. Tuttavia, considerando che due Penitenzieri assistono sistematicamente il Grande Penitenziere per la tenuta di un tribunale, un numero minimo di due Penitenzieri è indispensabile per la tenuta del tribunale della Penitenzieria Apostolica.

Articolo 6 : Il Commissionario è nominato a vita dal Grande Penitenziere secondo le modalità del regolamento interno della Penitenzieria Apostolica e revocato dallo stesso. Egli è necessariamente un sacerdote. Egli sostiene l’accusa sulla base delle prove e delle testimonianze che gli sono state fornite a carico del chierico incriminato.

Competenze

Articolo 7 :La Penitenzieria Apostolica è competente per gli atti delittuosi o illeciti commessi nelle Diocesi dell’Aristotelismo dai chierici della Chiesa.

Deferimento

Articolo 8 : Ogni denuncia o richiesta presso la Penitenzieria Apostolica deve essere depositata nell'ufficio del Commissionario della Penitenzieria Apostolica.

Articolo 9 : Il deferimento alla Penitenzieria Apostolica è assicurato dal Commissionario incaricato del fascicolo, può deferire al Tribunale su mandato di un responsabile della Congregazione della Santa Inquisizione, del Concistoro Pontificio o di un Cardinale.
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11 lezione nqiszione Empty Sezione C : Della Rota Romana

Messaggio  m.azzurra Mar Ott 31, 2017 1:32 am

Sezione C : Della Rota Romana

Generalità

Articolo 1 : La Rota Romana è il tribunale ecclesiastico di seconda ed ultima istanza per le Ufficialità episcopali e la Penitenzieria Apostolica. Essa è dunque competente per il giudizio dei fedeli e dei chierici della Chiesa Aristotelica e Romana. Essa dipende dalla Congregazione della Santa Inquisizione.

Composizione

Articolo 2 : Il Tribunale della Rota Romana è composto :
- da tre giudici detti « Uditori », tra i quali il Decano del Tribunale della Rota Romana.
- Da un Relatore che sostiene l’accusa.

Articolo 3 : La presidenza del Tribunale della Rota Romana è assicurata dal Decano della Rota Romana, nominato e revocato dal Grande Inquisitore. Se il Decano è parte del processo, egli viene ricusato e rimpiazzato dal Grande Inquisitore o dal Primo Uditore.

n.b. : Il “Primo Uditore” è il primus inter pares del collegio degli uditori nominato dal Grande Inquisitore. Svolge la funzione di “Vice Decano” della Rota Romana e rimedia alle eventuali assenze del Decano.

Articolo 4 : Gli Uditori assistono il Presidente del Tribunale, deliberano con lui e sono incaricati, insieme al Relatore, della tenuta degli archivi e dell’inoltro delle copie alla Congregazione della Santa Inquisizione così come al Concistoro Pontificio interessato. Gli Uditori sono nominati dal Grande Inquisitore su eventuale proposta del Decano della Rota Romana. Essi formano il Collegio degli Uditori. Se uno degli Uditori è parte del processo, egli è ricusato e rimpiazzato da un altro.


n.b. : il Grande Inquisitore nomina tanti Uditori in seno al Collegio quanti egli ne giudica necessari per il buon funzionamento della Rota Romana. Tuttavia, considerando che due Uditori assistono sistematicamente il Decano della Rota Romana nella tenuta di un tribunale, un numero minimo di due uditori è indispensabile per la buona tenuta del tribunale della Rota Romana.

Articolo 5 : Il Relatore è nominato a vita dal Decano della Rota Romana e da lui revocato. Egli è necessariamente un sacerdote. Sostiene l’accusa sulla base delle prove e delle testimonianze che gli sono state fornite a carico del fedele o del chierico incriminato.

Competenze

Articolo 6 : La Rota Romana possiede una competenza universale. Essa prende cognizione in seconda istanza dei casi giudicati in prima istanza dalle Ufficialità Episcopali e dalla Penitenzieria Apostolica.

Article 7 : La Rota Romana ha il diritto di confermare, modificare o annullare le sentenze pronunciate per i casi giudicati in prima istanza dalle Ufficialità Episcopali e dalla Penitenzieria Apostolica.

Deferimento

Articolo 8 : Ogni dichiarazione d’appello presso il Tribunale della Rota Romana deve essere depositata nell’ufficio principale della Rota Romana.

Articolo 9 : Il ricorso al Tribunale della Rota Romana è assicurato dal Relatore incaricato del fascicolo.

Disposizioni particolari

Article 10 : La conferma del giudizio e della sentenza pronunciate in prima istanza comporta un’ulteriore pena lasciata alla discrezione degli Uditori del Tribunale.

Article 11 : Al fine di assicurare la perfetta imparzialità dei tribunali della Giustizia della Chiesa, i membri della Rota Romana (Decano, Uditori e Relatore) non possono essere allo stesso tempo membri della Penitenzieria Apostolica o occupare una carica in seno ad essa.

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Messaggio  m.azzurra Mar Ott 31, 2017 1:33 am

Sezione D : Del Tribunale Pontificio

Generalità

Articolo 1 : Il Tribunale Pontificio è il tribunale ecclesiastico di prima ed unica istanza per i casi che coinvolgono, in qualità d’imputato, uno o più cardinali. Esso dipende dalla Congregazione della Santa Inquisizione.

Composizione

Articolo 2 : Il Tribunale Pontificio è presieduto dal Sommo Pontefice, o in sua assenza dal Cardinale Camerlengo, assistito da quattro cardinali scelti dai loro pari.

Articolo 2.1 : Se il Camerlengo è parte del processo, egli viene ricusato e rimpiazzato dall’Arcidiacono di Roma o dal Grande Inquisitore.
Articolo 3 : L’istruzione del processo è assicurata da uno dei membri del tribunale pontificio designato a tal fine dal Sovrano Pontefice, o in assenza di questi, dal Cardinale Camerlengo. Questo cardinale istruttore riunisce le prove, interroga le parti e i testimoni, raccoglie le confessioni.

Articolo 4 : L’accusa è sostenuta collegialmente dal Tribunale Pontificio. Esso ascolta, a porte chiuse, l’arringa della difesa.

Articolo 5 : L’intero fascicolo istruttorio deve essere comunicato alla difesa allorquando essa ne faccia richiesta.

Articolo 6 : Le sentenze sono rese, previa deliberazione, dal Sovrano Pontefice, o in assenza di questi dal Cardinale Camerlengo. Le deliberazioni sono sottoposte al principio della maggioranza.

Articolo 7 : Le sentenze del Tribunale Pontificio non sono suscettibili d’appello.

Deferimento

Articolo 8 : Il deferimento al Tribunale Pontificio è assicurato esclusivamente dal Sommo Pontefice o da un cardinale.



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11 lezione nqiszione Empty In medio stat Virtus Libro 4 : La Giustizia della Chiesa Parte III: Della Giustizia Straordinaria

Messaggio  m.azzurra Mar Ott 31, 2017 1:35 am

In medio stat Virtus
Costituzione Apostolica « La Virtù sta nel mezzo ». quiiiii
- Seguito -





Libro 4 : La Giustizia della Chiesa



Parte III: Della Giustizia Straordinaria


   La Giustizia Straordinaria è una delle due componenti della Giustizia della Chiesa. Essa si occupa dei casi, delitti ed infrazioni dogmatiche e dottrinali. La Giustizia Straordinaria è resa da due Corti differenti secondo la natura e l’imputazione della persona incriminata. Così, la Giustizia Straordinaria è resa in primo grado, per i fedeli e per i chierici, dal Tribunale d’Inquisizione. La Giustizia Straordinaria è resa in secondo grado per i fedeli e i chierici dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica (Can 4-I-9). La Giustizia Straordinaria è resa in primo ed unico grado per i cardinali dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica (Can 4-I-11).



Sezione A : Del Tribunale d'Inquisizione


Generalità

Articolo 1 : Il Tribunale d’Inquisizione è il tribunale religioso di prima istanza per i crimini di fede e d’eresia commessi dai fedeli e dai chierici della Chiesa Aristotelica e Romana.

Composizione

Articolo 2 : Il Tribunale d'Inquisizione è composto :
- Da un Cardinale Inquisitore o da un prefetto inquisitoriale ;
- Da un Missus Inquisitionis, denominato « Inquisitore », che cumula la presidenza e la procura del processo.

Articolo 3 : I Cardinali Cancelliere e Vice – cancelliere della Congregazione della Santa Inquisizione nominano e revocano i Cardinali inquisitori, i prefetti e i Missus Inquisitionis.

Articolo 4 : L’Inquisitore può scegliere di avvalersi dei servizi di un Notaio che seleziona tra i chierici romani.

Compétences

Articolo 5 : Il Tribunale d’Inquisizione detiene una competenza universale. Si occupa in prima istanza dei crimini di fede e d’eresia.

Deferimento al Tribunale

Articolo 6 : Tutte le persone sono libere di depositare una denuncia davanti l'Inquisizione.

Articolo 7 : I cardinali inquisitori o i prefetti inquisitori ordinano agli inquisitori di esporre pubblicamente le motivazioni che li condussero a ricorrere alla giurisdizione d’eccezione.

Articolo 8 : L’inquisitore conduce l’istruzione in segreto. Riunisce le prove, interroga le parti e i testimoni, raccoglie le confessioni. Valuta l’opportunità di procedere e redige l’atto d’accusa.

Articolo 9 : L’inquisitore, che presiede da solo il processo e sostiene l’accusa, ascolta, in seduta pubblica, l’arringa della difesa.

Articolo 10 : L’intero fascicolo d’istruzione deve essere comunicato alla difesa qualora essa ne faccia richiesta.

Sentenza e disposizioni particolari

Article 11 : L’Inquisitore e il Cardinale – Inquisitore o il Prefetto che lo ha incaricato pronunciano la sentenza e decidono della natura e del quantum della pena.


Ultima modifica di m.azzurra il Mar Ott 31, 2017 2:30 am - modificato 1 volta.
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11 lezione nqiszione Empty Sezione B :Del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica

Messaggio  m.azzurra Mar Ott 31, 2017 1:37 am

Sezione B :Del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica


Generalità

Articolo 1 : Il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica è il tribunale religioso di prima e unica istanza per i crimini di fede e d’eresia commessi dai cardinali; di seconda istanza per il Tribunale d’Inquisizione. E’ dunque competente a giudicare i crimini di fede e d’eresia commessi dai fedeli e dai chierici della Chiesa Aristotelica e Romana.

Articolo 2 : Il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica dipende direttamente dall’autorità del Sacro Collegio ed è amministrato per gli affari correnti dalla Congregazione della Santa Inquisizione.

Composizione

Articolo 3 : Il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica è composto:
- Da cinque giudici tra i quali: il prefetto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, il Cancelliere o Vice-cancelliere della Congregazione del Sant’Uffizio, il Cancelliere o Vice-cancelliere della Congregazione della Santa Inquisizione, o un cardinale romano incaricato dal Sacro Collegio in sostituzione di questi Cancellieri o Vice-Cancellieri, e da due Referendari titolari, uno designato dal Prefetto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, l’altro dal Cancelliere o Vice-cancelliere della Congregazione del Sant’Uffizio, all’interno del collegio dei Referendari.
- Da quattro Referendari soprannumerari scelti all’interno del collegio dei Referendari.

n.b. : Il numero dei Referendari soprannumerari può essere ridotto in caso di mancanza d’effettivi. I crimini d’eresia sono particolarmente gravi e al fine di assicurare la perfetta imparzialità del processo, nessun Referendario potrà essere nominato Referendario titolare o soprannumerario se questa nomina è concomitante al deferimento al Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica o al deferimento al Tribunale d’Inquisizione per i casi ri-giudicati in seconda istanza.

Articolo 4 : La presidenza del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica è assicurata dal Prefetto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, nominato a vita e revocato dal Sacro Collegio dei Cardinali. Il Prefetto è necessariamente un sacerdote. Se il Prefetto è parte del processo, egli viene ricusato e rimpiazzato dal Cancelliere o Vice-cancelliere della Congregazione del Sant’Uffizio.

Articolo 5 : I Giudici assistono il presidente del Tribunale, deliberano con lui e sono incaricati, insieme al Notaio, della tenuta degli archivi e dell’inoltro delle copie alla Congregazione della Santa Inquisizione e del Sant’Uffizio. Se uno dei due Giudici cardinali è parte del processo, egli viene ricusato e rimpiazzato dal Vice-cancelliere o dal Cancelliere della Congregazione di cui egli detiene la carica. Se un Referendario titolare è parte del processo, egli viene ricusato e rimpiazzato da un altro.

Articolo 5.1 : Il Notaio è nominato a vita dal Prefetto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica ed è da lui revocato. Egli è necessariamente un sacerdote. Non ha diritto di parola durante il processo.



Articolo 6 :I Referendari soprannumerari sono gli osservatori silenziosi del processo. Assistono a questo ma non hanno il diritto di prendervi parte in alcun modo, tranne al momento delle prime deliberazioni in cui vengono invitati dal Prefetto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica a esprimere il loro parere sull’eresia sottoposta a giudizio.

Articolo 7 : Il Collegio dei Referendari è composto da dieci membri nominati dal Sacro Collegio dei Cardinali su proposta del Prefetto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, del Cancelliere o Vice-cancelliere della Congregazione del Sant’Uffizio e dal Cancelliere o Vice-cancelliere della Santa Inquisizione sulla base delle loro competenze in materia di dogma e di dottrina. La metà dei membri del Collegio dei Referendari deve essere necessariamente composta da sacerdoti.


Competenze

Articolo 8 : Il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica detiene una competenza universale. Si occupa in seconda istanza dei casi giudicati in prima istanza dai Tribunali d’Inquisizione e in prima istanza dei casi che coinvolgono un cardinale.

Articolo 9 : In caso di appello contro la prima sentenza del Tribunale d’Inquisizione, il Grande Collegio del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica si riunisce per giudicare della ricevibilità dell’appello e giudica, sulla base del verbale del processo in prima istanza, della legittimità di ri-giudicare il caso.

n.b. : Il Prefetto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, il Cancelliere o Vice-cancelliere della Congregazione del Sant’Uffizio ed il Cancelliere o Vice-cancelliere della Congregazione dell’Inquisizione detengono il diritto personale ed esclusivo di imporre la ricevibilità dell’appello e la sentenza in seconda istanza dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica.

Articolo 10 : Il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica detiene il diritto di confermare, modificare o annullare le sentenze pronunciate per i casi giudicati in prima istanza dai Tribunali d’Inquisizione. In caso di modifica o di annullamento della sentenza, il caso viene automaticamente ri-giudicato davanti al Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica.

Deferimento

Articolo 11 : Qualsiasi ricorso in appello presso il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica deve essere depositato presso il Segretariato notarile del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica.

Articolo 12 : Il deferimento al Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica è assicurato dal Grande Collegio del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica per i ricorsi in appello dopo la sentenza pronunciata in primo grado; dal Camerlengo o dall’Arcidiacono per i casi in cui è coinvolto un cardinale.

Disposizioni particolari

Articolo 13 : La conferma della sentenza pronunciata in primo grado produce una sanzione supplementare lasciata alla discrezionalità dei Giudici del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica.
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Messaggio  m.azzurra Mar Ott 31, 2017 2:36 am

[*]Se diventate Missus, quali saranno i vostri superiori, partendo dal Vostro superiore diretto e continuando fino al vertice della gerarchia? Nominate le funzioni grazie al corso che avete appena fatto, poi tentate di dare i nomi delle persone che occupano queste funzioni facendo una ricerca personale a Roma.


La figura del missus la andiamo a cercare nella parte 3 Della Giustizia della Chiesa - Parte
Della Giustizia Straordinaria


La Giustizia Straordinaria è una delle due componenti della Giustizia della Chiesa.
Si occupa nello specifico dei casi, delitti ed infrazioni dogmatiche e dottrinali.
La Giustizia Straordinaria è suddivisa da due Corti differenti in base allla natura e l’imputazione della persona incriminata.
A) la Giustizia Straordinaria è resa in primo grado, per i fedeli e per i chierici, dal Tribunale d’Inquisizione.
B) La Giustizia Straordinaria è resa in secondo grado per i fedeli e i chierici dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica
C )Poi vi e' un ultimo caso:  La Giustizia Straordinaria è resa in primo ed unico grado per i cardinali dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica.



Vediamo di fare un ripasso sul Tribunale d'Inquisizione



Il Trib dell'inquisizione è il tribunale religioso di prima istanza per i crimini di fede e d’eresia commessi dai fedeli e dai chierici della Chiesa Aristotelica e Romana.

Com'e' composto?

- Vi e' un Cardinale Inquisitore o da un prefetto inquisitoriale ; ( superiori del missus nel processo )
- Da un Missus Inquisitionis, denominato Inquisitore , che cumula la presidenza e la procura del processo.

I Cardinali Cancelliere e Vice – cancelliere della Congregazione della Santa Inquisizione nominano e revocano i Cardinali inquisitori, i prefetti e i Missus Inquisitionis.

( superiori nella gerarchia gerarchica )

L’Inquisitore può scegliere di avvalersi dei servizi di un Notaio che seleziona tra i chierici romani.


I cardinali inquisitori o i prefetti inquisitori ordinano agli inquisitori di esporre pubblicamente le motivazioni che li condussero a ricorrere alla giurisdizione d’eccezione.

L’inquisitore conduce l’istruzione in segreto. Riunisce le prove, interroga le parti e i testimoni, raccoglie le confessioni. Valuta l’opportunità di procedere e redige l’atto d’accusa.

L’inquisitore, che presiede da solo il processo e sostiene l’accusa, ascolta, in seduta pubblica, l’arringa della difesa.
L’intero fascicolo d’istruzione deve essere comunicato alla difesa qualora essa ne faccia richiesta.

Sentenza e disposizioni particolari

L’Inquisitore e il Cardinale – Inquisitore o il Prefetto che lo ha incaricato pronunciano la sentenza e decidono della natura e del quantum della pena.

Giro a roma

Organigramma

Cancelliere dell'Inquisizione:

Vacante



Vice Cancelliere dell'Inquisizione:

Sua Eminenza Reverendissima monsignor Stefano de' Giustiniani Borgia, detto "Stex86"



Cardinale inquisitore italofono:

Sua Eminenza Reverendissima monsignor Samuele Borgia, detto "Samuele"



Prefetto dell'inquisizione italofona:

Sua Eccellenza Reverendissima monsignora Jalisse Borgia, detta "Jalisse"



Missi inquisitionis (inquisitori):


Sua Eminenza Reverendissima monsignor Edoardo Borromeo Galli, detto "Egal"
Sua Eminenza Reverendissima monsignor Stefano de'Giustiniani Borgia, detto "Stex86"
Sua Eccellenza Reverendissima monsignor Jean Leonard de la Roche, detto "Sir.Johnny"
monsignora Lis Gallaudet Malaspina, detta "Lisgallaudet"
monsignore Calogero Meridio "Kalimero" Petrucci
Sua Eccellenza monsignor Napoleone Imperatore Barberini, detto "Napoleone87"
Sua Eccellenza Monsignora Shalama Corinne Dei Rossi Del Drago, detta "Shalama"
Sua Eccellenza Monsignor Guglielmo Corleone, detto "Aster_x"
Sua Eccellenza monsignor Giovan Matteo Colonna, detto "Fabioilbello"
Sua Eccellenza Monsignora Alexandra Pamela Cagliostro d'Altavilla, detta "Pamelita"
Padre "Svevo"


Ultima modifica di m.azzurra il Gio Nov 09, 2017 10:24 pm - modificato 5 volte.
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Messaggio  m.azzurra Mar Ott 31, 2017 11:28 pm

Quali sono le condizioni per diventare Missus, chi li nomina e quali sono i doveri ch’essi devono rispettare?

Fare questo corso, essere portati per le materie giuridiche, possibilmente avere una lettera di presentazione da qualche prelato se per esempio,
si ha avuto incarichi con il vecchio diploma di procurato, esprimere le proprie motivazioni personali del perche' si desidera avere l'incarico.

Presentarsi
AULA JARKOV :
Post-it : Applications - Candidatures - Candidature

Nominati da Cardinale cancelliere e vice cancelliere inquisizione

I doveri che devono rispettare sono il segreto e durante l'iter segue i seguenti punti:
L’inquisitore conduce l’istruzione in segreto. Riunisce le prove, interroga le parti e i testimoni, raccoglie le confessioni.
Valuta l’opportunità di procedere e redige l’atto d’accusa. e poi abbiamo detto che vi era un articoletto che sentenziava assieme al cardinale.


Ultima modifica di m.azzurra il Gio Nov 02, 2017 12:54 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  m.azzurra Mer Nov 01, 2017 12:09 am

Un semplice diacono può diventare inquisitore? E un semplice fedele sprovvisto del diploma di un seminario primario?
Il diacono se provvisto dei due diplomi di p base e maxima facendo questo corso si. Vi e' proprio un caso adesso di uno scisma a venezia con un cardinale e un diacono.
Un semplice fedele nelle condizioni descritte dalla domanda no.


Ultima modifica di m.azzurra il Gio Nov 02, 2017 12:39 am - modificato 2 volte.
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Messaggio  m.azzurra Mer Nov 01, 2017 12:11 am

Com’è che l’inquisitore si vede affidare un caso?

un Missus Inquisitionis, denominato « Inquisitore », che cumula la presidenza e la procura del processo.
si vedra assegnare l'incarico se ci troviamo davanti al tribunale della santa inquisizione
tribunale religioso di prima istanza per i crimini di fede e d’eresia commessi dai fedeli e dai chierici della Chiesa Aristotelica e Romana.
Composizione
- Da un Cardinale Inquisitore o da un prefetto inquisitoriale ;
- Da un Missus Inquisitionis, denominato Inquisitore , che cumula la presidenza e la procura del processo.
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Messaggio  m.azzurra Mer Nov 01, 2017 12:25 am

L’inquisitore può autonominarsi?

assolutamente no
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Messaggio  m.azzurra Mer Nov 01, 2017 12:29 am

L’inquisitore è dunque il giudice del “suo” caso. Chi ha l’incarico di procuratore?

L'inquisitore e'  un procuratore.
Valuta l’opportunità di procedere e redige l’atto d’accusa.
L’inquisitore conduce l’istruzione in segreto. Riunisce le prove, interroga le parti e i testimoni, raccoglie le confessioni.
L’inquisitore è dunque il giudice del “suo” caso

Questo perche' a mio avviso
Vi e' un preciso Articolo che recita: L’inquisitore, che presiede da solo il processo e sostiene l’accusa, ascolta, in seduta pubblica, l’arringa della difesa.

" " " L’intero fascicolo d’istruzione deve essere comunicato alla difesa qualora essa ne faccia richiesta.

" " Sentenza e disposizioni particolari

Infinel'ultimo rticolo : L’Inquisitore e il Cardinale – Inquisitore o il Prefetto che lo ha incaricato pronunciano la sentenza e decidono della natura e del quantum della pena.
L’Inquisitore e il Cardinale – Inquisitore o il Prefetto che lo ha incaricato pronunciano la sentenza e decidono della natura e del quantum della pena.


Ultima modifica di m.azzurra il Gio Nov 02, 2017 12:38 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  m.azzurra Mer Nov 01, 2017 12:46 am

Che ruolo ha il vescovo della diocesi dell’imputato?

Il vescovo non puo' fare altro che prenderne atto.

Sono cariche che abbiamo visto precedentemente non possono essere piu' di una per un certo tipo.
Se per esempio io fossi un vescovo presidente di un tribunale archepiscopale non potrei certamente fare il missus per ragioni che sono ovvie.


Ultima modifica di m.azzurra il Ven Nov 03, 2017 1:17 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  m.azzurra Gio Nov 02, 2017 1:01 am

L’inquisitore deve automaticamente comunicare il fascicolo nella sua interezza all’imputato?

L’intero fascicolo d’istruzione deve essere comunicato alla difesa qualora essa ne faccia richiesta.
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Messaggio  m.azzurra Ven Nov 03, 2017 1:21 am

E’ corretto dire che l’inquisitore, una volta incaricato, ha pieni poteri per condurre la sua inchiesta, prendere la sua decisione e fissare una penitenza?
L’inquisitore conduce l’istruzione in segreto. Riunisce le prove, interroga le parti e i testimoni, raccoglie le confessioni.
Valuta l’opportunità di procedere e redige l’atto d’accusa.

L’intero fascicolo d’istruzione deve essere comunicato alla difesa qualora essa ne faccia richiesta.

Sentenza e disposizioni particolari
L’Inquisitore e il Cardinale – Inquisitore o il Prefetto che lo ha incaricato pronunciano la sentenza e decidono della natura e del quantum della pena.
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Messaggio  m.azzurra Ven Nov 03, 2017 1:36 am

La Congregazione dell’Inquisizione è abilitata a procedere a dei riconoscimenti d’identità? Se non lo è, di chi è questa prerogativa?

Colui che creduto morto o scomparso definitivamente da parenti e conoscenti per qualunque motivazione, voglia dimostrare la propria identità richiedendo il riconoscimento all'Inquisizione, deve presentare apposita istanza presso le apposite sale dell Inquisizione a Roma (Forum3 della Santa Chiesa Aristotelica).

AULA JARKOV : Accueil - Welcome - Accetazione
scrivere all'inquisizione

( a norma dello Statuto della Congregazione della Santa Inquisizione, articolo 7.9, spetta ai Tribunali della Santa Inquisizione ovvero alla Giustizia Straordinaria procedere al riconoscimento di persone o di cadaveri)


Ultima modifica di m.azzurra il Sab Nov 04, 2017 2:36 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  m.azzurra Ven Nov 03, 2017 2:06 am

Qual’è la seconda istanza del Tribunale della Segnatura Apostolica?

11 lezione nqiszione Smy2rqu

Non vi e' come da schema promemoria nessuna seconda istanza


Ultima modifica di m.azzurra il Sab Nov 11, 2017 10:58 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  m.azzurra Ven Nov 03, 2017 2:16 am

Quante missioni ha l’Inquisizione? Sceglietene una e descrivete nel dettaglio quali possono essere le applicazioni concrete di questa missione.


Vediamo di ricordare

1) La Congregazione dell’Inquisizione è abilitata a procedere a dei riconoscimenti d’identità di persone o di cadaveri

2) si occupa delle eterodossie sono quattro tipi: eresia, scisma, paganesimo e ateismo. Precisiamo che una eterodossia e' un atto contrario ai Dogmi aristotelici, alle dottrine promulgate e al Diritto Canonico della Santa Chiesa, dannosa per la comunità dei credenti e per la Santa Istituzione di Dio, attraverso l'induzione di errore nei figli dell’Altissimo.

nella Mi arcidiocesi e' stato nominato S,E. Heldor come Missus Inquis e Sorella Lis come missus a Latere per uno sisma da parte di un vescovo e ci troviamo
in una situazione molto critica e dolorosa. Tutto il clero della diocsi di udine e' occupato da Messer zaccagnini, mentre la parte affidata a me da due giovanissimi sacerdoti,
che sono da crescere in tutto. La cretura senza nome sguazza felice, al che si aggiunge mantua da controllare con monsignor Geremia che e' poco presente
per problemi rl, due diacone assenti, un prete laico . verona come situazione abbiamo Padre Fuego, poco partecipativo e un diacono facente funzioni di parroco.
Il caso se non fosse drammatico certmente sarebbe interessante da spingerci oltre per analizzarlo. Uno scisma e' sempre uno scisma.
Solo il tempo portera' ad una analisi approfondita di questo caso. Perche' e' in continua evoluzione.
Posso solo dirle che se messer zaccagnini fosse stato votato arcivescovo di udine, lo scisma  sicuramente non ci sarebbe stato,
In una maniera o nell'altra lui voleva diventare arcivescovo. Pero' se per arivare  questo come ripicca,
di sicuro non avrebbe saputo esserne degno seppure votato, perche' nel suo cuore, gia' nutriva la forma embrionlale di un qualcosa di distorto.
Penso che si potra' arrivare  ad una scomunica e vedo che ha un titolo di vassallaggio intesoo come corona nell blasone vescovile.
Se il missus a latare e' bravo ha pieni poteri per fare qualche domnda anche all'araldica e scoprire chi lo appoggia, perche' il titolo va ritirato.
che nessuno si preoccupa di togliergli e non si sa a chi appartenga. Se il missus a latere guardasse il suo blasone vescovile,
attentamente noterebbe la corona e potrebbe ampliare la ricerca vedendo chi effettivamente lo sta appoggiando non ritirandogli il titolo.
Il tempo dara' ragione a tutto e portera' nuove conoscenze e non vado avanti. questo forse e' il caso piu' interessante e triste che  posso citare e anche doloroso.
Non vado oltre perche' a mio avviso potrebbero esserci delle evoluzioni . Quello che puo' succedere a livello del dc e' scontato.
Quello che puo' succedere vivendo  venezia e' una continua evoluzione di eventi da analizzare con attenzione.
Ci si alterna con momenti in cui ci si sente forti, altri in cui si ha paura, ci guarda alle spalle, si prega.
4)
La Santa Inquisizione ha l’incarico di detenere i registri delle interdizioni episcopali, arciepiscopali o concistoriali emesse. L’iscrizione nel registro garantisce il riconoscimento universale del provvedimento di interdizione. A tal fine, l’Autorità ecclesiastica procedente deve comunicare l’emissione di provvedimenti alla Santa Inquisizione.
5) si occupa dell'Ufficialità Nazionale Italofona, se il tribunaleha giurisdizione unicamente suppletiva e supplisce le Ufficialità Episcopali ed Arciepiscopali afferenti alla Giustizia Ordinaria in caso queste non siano correttamente costituite per mancanza di uno o più membri della Corte o del procuratore.

m.azzurra
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