Nobile Casata Giustiniani Borgia
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Seminario Inquisitoriale » Procuratorato Episcopale » Aula Piccolomini » Lezione con Azzurra

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Messaggio  m.azzurra Ven Gen 23, 2015 1:45 pm

tacuma ha scritto:l' aula era stata aperta e Tacuma attendeva seduto al grande tavolo di legno massiccio l'arrivo della seminarista


Ultima modifica di m.azzurra il Ven Gen 23, 2015 1:47 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  m.azzurra Ven Gen 23, 2015 1:46 pm

M.azzurra con il suo saio bianco e alcune pergamene per prendere appunti entrò nell'Aula e rispettosamente salutò il suo Professore.

Buon Giorno Padre eccomi pronta ad imparare.



Disse

Ho già provato ad avvicinarmi a questa disciplina in passato, ma non sono riuscita a capirne i meccanismi. Spero ora di avere la mente più aperta all'apprendimento.

Concluse speranzosa
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Messaggio  m.azzurra Ven Gen 23, 2015 1:49 pm

tacuma ha scritto:Cercheremo di capirla insieme Azzurra.
Allora.... estrae dalle pergamene che ha davanti la lezione preliminare
Ecco qui leggi questa lezione iniziale e vediamo un po'.....

1. Introduzione

Buongiorno e benvenuto al seminario inquisitoriale Santa Calandra del Monastero di San Domenico. Inizieremo insieme la prima parte della nostra formazione. Al termine delle vostre cinque lezioni, sosterrete un esame finale e, se lo supererete, sarete idoneo a divenire procuratore episcopale e, volendo, a proseguire gli studi approdando alla seconda parte, destinata a fare di voi un inquisitore.
Una Chiesa efficace è una Chiesa che non nomina chierici senza che essi siano stati formati, ci poniamo dunque all'opera, affinché questo insegnamento possa fare di voi un buon procuratore episcopale. Non esitate a pormi qualsiasi domanda sorga nel vostro animo, è necessario che al termine della vostra formazione vi sia tutto chiaro.

Il nostro corso comprende questa introduzione, cinque lezioni ed un esame finale.
Le lezioni riguarderanno successivamente: generalità riguardo la giustizia ecclesiastica, i tribunali, il procuratore, il processo, l'atto di accusa e la requisitoria.


Domande


1.Perché avete scelto di seguire le lezioni di questo seminario ?

2.Spiegate qual è il ruolo del procuratore episcopale secondo voi.

A questo stadio del vostro apprendistato, non vi sono buone o cattive risposte. Rispondete nella maniera più personale possibile.

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Messaggio  m.azzurra Ven Gen 23, 2015 1:55 pm

Rispose alle domande


1Buon Giorno Cardinale zio, innanzitutto come può vedere dalla mia tunica io sono un chierico, ma soprattutto un oblato cistercense e ho chiesto una dispensa al mio Abate,
per potere venire a studiare a San Domenico, imparare un nuovo metodo, in particolare il corso di studio di procuratore, ma soprattutto per dare prova della mia fede all'Altissimo anche con lo studio di nuove discipline.
Questa per me è la cosa più importante.


2 Per le poche volte che mi sono affacciata nei tribunali archiepiscopali della chiesa aristotelica, penso che il procuratore episcopale sia un chierico che raccoglie le denunce, apre i procedimenti, si rapporta con il concistoro pontificale.
Di più non posso dirvi perché non ho in mano dei testi.
Aspetto di apprendere seguendo il corso.
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Messaggio  m.azzurra Ven Gen 23, 2015 1:57 pm

tacuma ha scritto:Benissimo Azzurra.
Il PE non si rapporta propriamente con il concistoro ma fa quello che pensi.
Piu' avanti lo vedremo.
Allora ecco la prossima lezione
le porge la pergamena
Se ci fossero dubbi o problemi chiedi pure senza remore




2. La giustizia della Chiesa – Generalità

Il testo su cui si basa la giustizia della Chiesa è la bolla pontificia In medio stat Virtus. La sua lettura è obbligatoria prima di proseguire. È necessario dunque immergervisi immediatamente.

http://forum.iregni.com/viewtopic.php?p=4613418#4613418



HRP : Da notare che, come ogni tipo di giustizia, la giustizia della Chiesa è sottomessa alla Carta dei Giudici. Si tratta di un documento totalmente HRP creato dagli admin con il fine di far restare tutti i verdetti nel fairplay. Anche se non bisogna parlarne in RP, dal momento che essa non esiste che in HRP, costituisce un documento capitale che conviene ugualmente leggere.

http://forum.iregni.com/viewtopic.php?t=446926


Domande


1.Come potete constatare, la giustizia della Chiesa è composta da due rami : la giustizia Ordinaria e la giustizia Straordinaria. È necessario tenere ben conto del caso e di separarle bene, per non ritrovarsi davanti ad una giurisdizione non competente. Tentate di spiegare la differenza tra le due, con parole vostre.

2.L'inquisizione è abilitata a gestire i casi di stregoneria ?

3.L'inquisizione è abilitata ad essere la polizia interna della Chiesa ?

4.Qual è il campo di competenza di un tribunale episcopale ?

5.Chi presiede un tribunale episcopale ?


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Messaggio  m.azzurra Ven Gen 23, 2015 1:57 pm





Prese penna e calamaio e guardo le numerose pergamene e provò
a rispondere. sad

1) La giustizia della Chiesa è composta da due rami : la giustizia Ordinaria e la giustizia Straordinaria. È necessario tenere ben conto del caso e di separarle bene, per non ritrovarsi davanti ad una giurisdizione non competente.
La giustizia ordinaria è quella cui è rimessa la competenza sulla maggior parte delle richieste di intervento del Tribunale Episcopale in Primo grado, della Rota Apostolica in Secondo grado.
La giurisdizione ordinaria ha competenza generica, la giurisdizione straordinaria ha competenza sulle materie che non rientrano nelle competenze di quella ordinaria; è straordinaria nel senso che è istituita apposta per alcuni casi o materie ed è retta in primo grado dal Tribunale Inquisitore, in secondo grado dal Tribunale Pontificio.

2) L'Inquisizione è uno speciale tribunale ecclesiastico della chiesa aristotelica, che ha come scopo quello di combattere ciò che essa considera essere eresia. Conseguentemente, è abilitata a gestire i casi di stregoneria.

3) L'inquisizione è abilitata ad essere la polizia interna della Chiesa e quindi di propria iniziativa, prendere notizia del reato, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione del suddetto Testo canonico sulla Giustizia della Chiesa.

4) Il campo di competenza di un tribunale episcopale riguarda gli atti commessi nelle parrocchie della diocesi su di quale ha autorità, o per i parrocchiani che risiedono in tale diocesi. In caso di contestazione, la Congregazione della Santa Inquisizione o, per difetto, il Consistorio Pontificale competente, attribuisce la procedura al tribunale più adatto.

5) Il tribunale episcopale è presieduto dal Vescovo della diocesi.

Depose la penna e consegnò il compito.





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Messaggio  m.azzurra Ven Gen 23, 2015 1:59 pm

tacuma ha scritto:Ti prego Azzurra di copiare anche la domanda prima della risposta.

Tutto preciso tranne la risposta alla seconda domanda.
Tu mi dici che

L'Inquisizione è uno speciale tribunale ecclesiastico della chiesa aristotelica, che ha come scopo quello di combattere ciò che essa considera essere eresia. Conseguentemente, è abilitata a gestire i casi di stregoneria

Leggi bene TUTTA la bolla (che poi e' il Dc nella parte della Giustizia della Chiesa) e dammi una risposta esatta
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Messaggio  m.azzurra Ven Gen 23, 2015 2:01 pm

tacuma ha scritto:Dunque azzurra ti copio qui una parte del DC e troverai la risposta.
QUI per esempio


Libro 4 : La Giustizia della Chiesa
Parte VI : Della Procedura

leggi con attenzione

Procedura inquisitoriale
e capirai.
Leggi tutto con attenzione particolare all'articolo 12

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Messaggio  m.azzurra Ven Gen 23, 2015 2:01 pm

Cominciò a pensare di non essere portata per un corso di leggi.


2 L'inquisizione è abilitata a gestire i casi di stregoneria ?


La chiesa non tratta i casi di stregoneria vale a dire i "cloni" bensì casi di persone condannate per eresia, colpevoli di eresia o di apostasia ossia di defezione dalla fede o del "naufragare dalla fede". Le cause dell'apostasia sono da ricercarsi nella paura della persecuzione, nel prestare ascolto ad insegnamenti alieni ed ingannevoli, nelle tentazioni e prove a cui non si resiste, conoscenza difettosa delle virtù aristoteliche, cadute morali, nell'abbandono del culto pubblico e della spiritualità.
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Messaggio  m.azzurra Ven Gen 23, 2015 2:28 pm

tacuma ha scritto:Benissimo....ecco Azzurra l'importanza di leggere TUTTO quanto vi si propone nelle lezioni
Ecco la prossima


3. Il tribunale episcopale

Vediamo insieme nei particolari la parte II della bolla In medio stat Virtus.




Articolo 1 : Può esistere un solo Tribunale Episcopale per diocesi. L'istituzione del Tribunale dipende del potere discrezionale del vescovo della diocesi eccezion fatta per taluni concordati o accordi particolari. Il Tribunale della diocesi in cui risiede l'arcivescovo è detto Tribunale Arciepiscopale. Esso compensa tutte le mancanze del tribunale episcopale suffragante.


Ci ritorneremo all’articolo 7. La tendenza è quella di istituire un Tribunale unico per ciascuna provincia (tribunale archiepiscopale). Ogni diocesi può possedere il proprio Tribunale Episcopale. Non è quindi necessario che il vescovo chieda autorizzazione ad alcuno, né è necessario avere un concordato. È sufficiente avere una sala, un ufficiale nominato dal vescovo e un procuratore.



Articolo 2 : I Tribunali Episcopali sono composti :
- Dal Vescovo della diocesi e da due Ufficiali Giudiziari. In taluni casi, un ufficiale giudiziario può essere sostituito da un chierico della provincia, se le circostanze lo richiedono, soprattutto se è coinvolto nel processo.
Dal Procuratore Episcopale, assisto dal Vidame della provincia ecclesiastica da cui dipende il Tribunale Episcopale.

Gli ufficiali dovrebbero dunque essere nominati dal vescovo (arcivescovo) e riunirsi in tutte le udienze. Ma un chierico può sempre dare una mano.



Articolo 3 : La presidenza del Tribunale Episcopale è assegnata al Vescovo della diocesi. Se il Vescovo è coinvolto nel processo, il caso passa al Tribunale Arciepiscopale o archiviato.

La giustizia eccezionale (inquisizione) resta il miglior mezzo per evitare la parzialità, ma il Tribunale è la procedura classica.



Articolo 4 : I Il Procuratore ecclesiastico è nominato a vita dal Vescovo della diocesi da cui dipende il Tribunale, con il benestare della Congregazione della Santa Inquisizione, le cui condizioni previste sono definite nel regolamento interno della Congregazione. La nomina può essere revocata da un Cardinale Inquisitore su lettera circostanziale del vescovo, presidente del Tribunale.

Dunque, il procuratore è nominato sotto condizioni del vescovo, ma non può essere sollevato dalle sue funzioni che da un Cardinale Inquisitore



Articolo 5 : Salvo disposizioni contrarie, è il Vidame l'incaricato a vegliare sull’applicazione della pena.

In pratica, se ne occupa il vescovo (arcivescovo), se non vi sono vidami disponibili.



Articolo 6 : L'Ufficiale Giudiziario è nominato dal Vescovo che presiede il Tribunale Episcopale, per le sue conoscenza del Diritto Canonico. E' necessariamente un chierico. Assiste il vescovo, delibera con lui e si vede incaricato, con il Procuratore Episcopale, della tenuta degli archivi e dell'instradamento delle copie alla Congregazione della Santa Inquisizione e al Concistorio Pontificale.

Spetta al vescovo dare ai suoi ufficiali i mezzi per giudicare correttamente.



Articolo 7 : Nel caso in cui il Tribunale Episcopale non possa essere composto al completo, sta al Vescovo della diocesi passare il processo al Tribunale Arciepiscopale, o, nel caso di assenza del Procuratore Episcopale, di farsi inviare un Procuratore Generale Ecclesiastico, o un Missus Inquisitionis che agisca come tale, dalla Congregazione della Santa Inquisizione, affinchè possa sostituirlo.


Questa eccezione è in effetti quasi sempre la norma: è difficile per un vescovo avere un procuratore e due ufficiali.



Articolo 8 : Il Tribunale Episcopale è competente per gli atti commessi nelle parrocchie della diocesi su di quale ha autorità, o per i parrocchiani che risiedono in tale diocesi. In caso di contestazione, la Congregazione della Santa Inquisizione o, per difetto, il Consistorio Pontificale competente, attribuisce la procedura al tribunale più adatto.




Articolo 9 : Ogni denuncia o ricorso al Tribunale Episcopale deve essere depositata tra le mani del Procuratore Episcopale o dei suoi assistenti.

Come nel caso di un processo temporale, c'è una persona che istruisce ed un'altra che giudica. Vedremo più tardi che i missi ricoprono da soli entrambi i compiti.



Articolo 10 : Il ricorso al tribunale è assicurato dal Procuratore Episcopale, che può aprire il tribunale per conto proprio, incaricato da un funzionario della Santa Inquisizione, dal Concistorio Pontificale o da un Cardinale.

Un tribunale può dunque essere aperto da diverse persone, e perfino auto-aprirsi.

Domande


1.Un tribunale può riunirsi senza procuratore ?

2.Può un tribunale essere aperto dal vescovo di una diocesi differente?

3.Chi deve far applicare la pena?

4.Chi pronuncia il verdetto ?




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Messaggio  m.azzurra Sab Gen 24, 2015 6:03 am





1.Un tribunale può riunirsi senza procuratore ?

Il Tribunale può riunirsi in caso di assenza del Procuratore Episcopale, a patto che vi sia un Procuratore Generale Ecclesiastico o un Missus Inquisitionis che agisca come tale, inviato dalla Congregazione della Santa Inquisizione.

2. Può un tribunale essere aperto dal vescovo di una diocesi differente?
Un tribunale può dunque essere aperto da diverse persone, e perfino auto-aprirsi.

3.Chi deve far applicare la pena?

Salvo disposizioni contrarie, è il Vidame l'incaricato a vegliare sull’applicazione della pena. In pratica, se ne occupa il vescovo (arcivescovo), se non vi sono vidami disponibili.

4.Chi pronuncia il verdetto ?

L'Ufficiale Giudiziario, necessariamente un chierico, assiste il vescovo durante la delibera. Per deliberare si intende stabilire, risolvere, venire a una determinazione o comunque esprimere una volontà, una decisione, dopo opportuna discussione o ponderazione; si dice in particolare di decisioni prese collegialmente.





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Messaggio  m.azzurra Sab Gen 24, 2015 6:04 am

tacuma ha scritto:Dunque...vediamo



2. Può un tribunale essere aperto dal vescovo di una diocesi differente?
Un tribunale può dunque essere aperto da diverse persone, e perfino auto-aprirsi.

Rileggi bene la lezione Azzurra



4.Chi pronuncia il verdetto ?

L'Ufficiale Giudiziario, necessariamente un chierico, assiste il vescovo durante la delibera. Per deliberare si intende stabilire, risolvere, venire a una determinazione o comunque esprimere una volontà, una decisione, dopo opportuna discussione o ponderazione; si dice in particolare di decisioni prese collegialmente.

Quindi chi pronuncia infine il verdetto?
Dimmi il nome
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Messaggio  m.azzurra Sab Gen 24, 2015 6:05 am

2. Può un tribunale essere aperto dal vescovo di una diocesi differente?
No, in quanto la presidenza di ogni tribunale viene assegnato al Vescovo del rispettiva diocesi.

4.Chi pronuncia il verdetto ?

L'Ufficiale Giudiziario, necessariamente un chierico, assiste il vescovo durante la delibera. Per deliberare si intende stabilire, risolvere, venire a una determinazione o comunque esprimere una volontà, una decisione, dopo opportuna discussione o ponderazione; si dice in particolare di decisioni prese collegialmente. Segue che, colui che pronuncia il verdetto e procede alla delibera è il vescovo.
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Messaggio  m.azzurra Sab Gen 24, 2015 6:07 am

tacuma ha scritto:Benissimo Azzurra.
procediamo




4. Il procuratore


Richiami del Diritto Canonico :



Articolo 2 : I Tribunali Episcopali sono composti :
- Dal Vescovo della diocesi e da due Ufficiali Giudiziari. In taluni casi, un ufficiale giudiziario può essere sostituito da un chierico della provincia, se le circostanze lo richiedono, soprattutto se è coinvolto nel processo.
- Dal Procuratore Episcopale, assisto dal Vidame della provincia ecclesiastica da cui dipende il Tribunale Episcopale.



Articolo 4 : Il Procuratore ecclesiastico è nominato a vita dal Vescovo della diocesi da cui dipende il Tribunale, con il benestare della Congregazione della Santa Inquisizione, le cui condizioni previste sono definite nel regolamento interno della Congregazione. La nomina può essere revocata da un Cardinale Inquisitore su lettera circostanziale del vescovo, presidente del Tribunale.




Articolo 8 : Il Tribunale Episcopale è competente per gli atti commessi nelle parrocchie della diocesi su di quale ha autorità, o per i parrocchiani che risiedono in tale diocesi. In caso di contestazione, la Congregazione della Santa Inquisizione o, per difetto, il Consistorio Pontificale competente, attribuisce la procedura al tribunale più adatto.


Domande


1.Sotto quali condizioni si può essere nominati procuratore ?

2.Cosa fare in caso d'assenza del procuratore in un TE ?

3.Quali sono le differenze e i punti in comune tra un procuratore ed un missus ?

4.Citate e giustificate tre qualità necessarie per un procuratore.
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Messaggio  m.azzurra Lun Gen 26, 2015 9:49 pm





Ringraziò e prese la pergamena.

Prese la sua penna d'oca e provò a rispondere.

1.Sotto quali condizioni si può essere nominati procuratore ?


Il Procuratore ecclesiastico è nominato a vita dal Vescovo della diocesi da cui dipende il Tribunale, con il benestare della Congregazione della Santa Inquisizione, le cui condizioni previste sono definite nel regolamento interno della Congregazione. La nomina può essere revocata da un Cardinale Inquisitore su lettera circostanziale del vescovo, presidente del Tribunale.

2.Cosa fare in caso d'assenza del procuratore in un TE ?


Nel caso di assenza del Procuratore Episcopale, il vescovo della di farsi inviare un Procuratore Generale Ecclesiastico, o un Missus Inquisitionis che agisca come tale, dalla Congregazione della Santa Inquisizione, affinchè possa sostituirlo.

3.Quali sono le differenze e i punti in comune tra un procuratore ed un missus ?


Il Missus Inquisitionis è quel funzionario della Santa Inquisizione che ha la responsabilità di svolgere una missione della congregazione , sotto l'autorità suprema del Gran Inquisitore. I membri del clero aristotelico, dopo aver partecipato ad un seminario specifico organizzato dalla Congregazione inquisitoria e in possesso di determinate qualità in termini di oratoria e di legge, possono raggiungere lo status di Missus Inquisitionis. Quest’ultimo, liberamente nominato e revocato dal Gran Inquisitore, ha il dovere di mantenere il segreto nel quadro delle sue funzioni, la possibilità di aderire all'esercizio di certe missioni soggette all’autorità del Grande Inquisitore con un aristotelico laico di sua scelta. Inoltre è dovere di quest’ultimo salvaguardare i principi ispiratori dell’Aristotelismo, attraverso indagini e procedure afferenti alla Giustizia della Chiesa in favore della sola Giurisdizione straordinaria. Il Missus Inquisitionis può fare le veci del Procuratore Episcopale in un Tribunale Episcopale qualora quest’ultimo sia assente.

Diversamente, il Procuratore ecclesiastico (assisto dal Vidame della provincia ecclesiastica da cui dipende il Tribunale Episcopale) è nominato a vita dal Vescovo della diocesi da cui dipende il Tribunale andando ad essere componente attiva dello stesso, con il benestare della Congregazione della Santa Inquisizione, le cui condizioni previste sono definite nel regolamento interno della Congregazione. La nomina può essere revocata da un Cardinale Inquisitore su lettera circostanziale del vescovo, presidente del Tribunale.

Allo stesso modo del Missus Inquisitionis, il Procuratore Ecclesiastico è incaricato dell’istruttoria del processo, che conduce in segreto. Riunisce le prove, interroga le parti ed i testimoni e raccoglie le confessioni. Giudica l’opportunità di procedere, redige e fa la lettura dell’atto di accusa. Segue che anch’esso ha il dovere di salvaguardare i principi ispiratori dell’Aristotelismo attraverso indagini e procedure afferenti alla Giustizia della Chiesa in favore della sola Giurisdizione ordinaria. Egli inoltre provvede, assieme all’Ufficiale giudiziario, alla tenuta degli archivi e dell'instradamento delle copie alla Congregazione della Santa Inquisizione e al Concistorio Pontificale.

4.Citate e giustificate tre qualità necessarie per un procuratore.



Coscienzioso, in quanto l’indagine trattasi di attività diligente e sistematica di ricerca, volta alla scoperta della verità intorno a fatti determinati da svolgersi con ardore, attenzione, attività, diligenza, fervore, impegno, premura, scrupolo.

Zelante, in quanto deve adempiere con zelo le mansioni che gli sono affidate perché la Giustizia della Chiesa deve andare pari passo con il fervoroso adoperarsi per la gloria di Dio, che si esprime soprattutto, oltre che con la preghiera, con l’apostolato della parola e delle opere, e col vivo desiderio di salvare anime.

Probo, in quanto dev’essere una persona che opera con rettitudine, con integrità di coscienza, con onestà.

Firmò e consegnò il compito





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Messaggio  m.azzurra Lun Gen 26, 2015 9:50 pm

tacuma ha scritto:Bene ma chiariscimi qui:



1.Sotto quali condizioni si può essere nominati procuratore ?


Il Procuratore ecclesiastico è nominato a vita dal Vescovo della diocesi da cui dipende il Tribunale, con il benestare della Congregazione della Santa Inquisizione, le cui condizioni previste sono definite nel regolamento interno della Congregazione. La nomina può essere revocata da un Cardinale Inquisitore su lettera circostanziale del vescovo, presidente del Tribunale.

Quali sono queste condizioni?
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Messaggio  m.azzurra Lun Gen 26, 2015 9:51 pm

Provò a rispondere nuovamente con più attenzione alla domanda



1.Sotto quali condizioni si può essere nominati procuratore ?



Il Procuratore ecclesiastico, la cui nomina può essere revocata da un Cardinale Inquisitore su lettera circostanziale del vescovo, presidente del Tribunale, è nominato a vita dal Vescovo della diocesi da cui dipende il Tribunale, con il benestare della Congregazione della Santa Inquisizione, le cui condizioni previste sono definite nel regolamento interno della Congregazione.

Tali condizioni sono le seguenti: il Procuratore ecclesiastico deve essere necessariamente un membro del clero aristotelico, deve aver seguito una formazione specifica al seminario della Congregazione della Santa Inquisizione o al seminario di un ordine religioso e deve aver ricevuto l'approvazione della Congregazione della Santa Inquisizione per gestire l'insegnamento del diritto canonico
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Messaggio  m.azzurra Lun Gen 26, 2015 9:53 pm


tacuma ha scritto:Si, comunque il procuratore deve essere
"il Procuratore ecclesiastico deve essere necessariamente un chierico" ,
Anche un diacono e' un chierico.
Procediamo



5. Il processo

Il procuratore è dunque il solo a lavorare quando il tribunale episcopale è o si è aperto. Dopo la sua inchiesta, è lui ed unicamente lui che determina se vi è motivo di portare i fatti in udienza. In questo caso, si rimette al presidente del tribunale (vescovo/arcivescovo) che convoca lo stesso.

Se il procuratore aveva avuto il ruolo principale durante l'istruzione, durante il processo è il vescovo/arcivescovo ad avere in mano le redini: è lui che presiede l'udienza. Tocca a lui il compito di aprire l'udienza, distribuire la parola, porre per primo delle domande, etc. Lo svolgimento dell'udienza segue spesso lo stesso schema :

•Apertura del presidente;

•Parola data al procuratore per l'atto di accusa;

•Parola data all'imputato per la prima difesa ;

•Domande del presidente, del procuratore e degli ufficiali (in questo ordine) all'imputato;

•Stesso schema per le domande ai testimoni delle due parti;

•Requisitoria del procuratore.



Il presidente è completamente libero di organizzare l'udienza come desidera. È lui che dà la parola ai differenti intervenienti.

Una volta che l'udienza è terminata, il presidente ed i suoi ufficiali si ritirano per deliberare. Trovato un accordo, il parere del tribunale è letto dal presidente in presenza delle diverse parti.

Ogni decisione di un tribunale non è che un parere. Questo deve essere convalidato dal concistoro pontificio (gruppo di cardinali). Questi avranno accesso al parere scritto ed alle minute dell'udienza; conviene dunque che tutto si sia compiuto secondo le regole, altrimenti il concistoro potrà non convalidare il parere.

Troverete
qui le minute di un esempio di processo, riviste per questo corso :
Domande



1.Chi dà la parola ?

2.Siete un procuratore. Un imputato prende la parola senza essere stato autorizzato e vi accusa di esservi venduto, cosa fate ?

3.Chi delibera ?

4.Chi pronuncia la pena la prima volta ?

5.Da chi deve essere confermata ?




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Messaggio  m.azzurra Dom Mar 01, 2015 4:11 pm

tacuma ha scritto:Bene ma chiariscimi qui:

1.Sotto quali condizioni si può essere nominati procuratore ?


Il Procuratore ecclesiastico è nominato a vita dal Vescovo della diocesi da cui dipende il Tribunale, con il benestare della Congregazione della Santa Inquisizione, le cui condizioni previste sono definite nel regolamento interno della Congregazione. La nomina può essere revocata da un Cardinale Inquisitore su lettera circostanziale del vescovo, presidente del Tribunale.

Quali sono queste condizioni?

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Messaggio  m.azzurra Dom Mar 01, 2015 4:12 pm

m.azzurra ha scritto:Provò a rispondere nuovamente con più attenzione alla domanda



1.Sotto quali condizioni si può essere nominati procuratore ?



Il Procuratore ecclesiastico, la cui nomina può essere revocata da un Cardinale Inquisitore su lettera circostanziale del vescovo, presidente del Tribunale, è nominato a vita dal Vescovo della diocesi da cui dipende il Tribunale, con il benestare della Congregazione della Santa Inquisizione, le cui condizioni previste sono definite nel regolamento interno della Congregazione.

Tali condizioni sono le seguenti: il Procuratore ecclesiastico deve essere necessariamente un membro del clero aristotelico, deve aver seguito una formazione specifica al seminario della Congregazione della Santa Inquisizione o al seminario di un ordine religioso e deve aver ricevuto l'approvazione della Congregazione della Santa Inquisizione per gestire l'insegnamento del diritto canonico.
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Messaggio  m.azzurra Dom Mar 01, 2015 4:13 pm

tacuma ha scritto:
Si, comunque il procuratore deve essere
"il Procuratore ecclesiastico deve essere necessariamente un chierico" ,
Anche un diacono e' un chierico.
Procediamo


    5. Il processo


Il procuratore è dunque il solo a lavorare quando il tribunale episcopale è o si è aperto. Dopo la sua inchiesta, è lui ed unicamente lui che determina se vi è motivo di portare i fatti in udienza. In questo caso, si rimette al presidente del tribunale (vescovo/arcivescovo) che convoca lo stesso.

Se il procuratore aveva avuto il ruolo principale durante l'istruzione, durante il processo è il vescovo/arcivescovo ad avere in mano le redini: è lui che presiede l'udienza. Tocca a lui il compito di aprire l'udienza, distribuire la parola, porre per primo delle domande, etc. Lo svolgimento dell'udienza segue spesso lo stesso schema :

  • Apertura del presidente;
  • Parola data al procuratore per l'atto di accusa;
  • Parola data all'imputato per la prima difesa ;
  • Domande del presidente, del procuratore e degli ufficiali (in questo ordine) all'imputato;
  • Stesso schema per le domande ai testimoni delle due parti;
  • Requisitoria del procuratore.


Il presidente è completamente libero di organizzare l'udienza come desidera. È lui che dà la parola ai differenti intervenienti.

Una volta che l'udienza è terminata, il presidente ed i suoi ufficiali si ritirano per deliberare. Trovato un accordo, il parere del tribunale è letto dal presidente in presenza delle diverse parti.

Ogni decisione di un tribunale non è che un parere. Questo deve essere convalidato dal concistoro pontificio (gruppo di cardinali). Questi avranno accesso al parere scritto ed alle minute dell'udienza; conviene dunque che tutto si sia compiuto secondo le regole, altrimenti il concistoro potrà non convalidare il parere.

Troverete
qui
le minute di un esempio di processo, riviste per questo corso :
Domande



  1. Chi dà la parola ?
  2. Siete un procuratore. Un imputato prende la parola senza essere stato autorizzato e vi accusa di esservi venduto, cosa fate ?
  3. Chi delibera ?
  4. Chi pronuncia la pena la prima volta ?
  5. Da chi deve essere confermata ?

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Messaggio  m.azzurra Dom Mar 01, 2015 4:14 pm

m.azzurra ha scritto:Prese le due pergamene e rispose

1.Chi dà la parola ?


Il vescovo/arcivescovo, in qualità di presidente del tribunale provvede a dare la parola.

2.Siete un procuratore. Un imputato prende la parola senza essere stato autorizzato e vi accusa di esservi venduto, cosa fate ?


Farei richiesta di Denuncia di Giustizia Straordinaria per oltraggio alla corte in quanto si 'imputato con termini offensivi ha cercato di ledere la solennità e la dignità dell’aula di giustizia.

3.Chi delibera ?


Una volta che l'udienza è terminata, il presidente ed i suoi ufficiali si ritirano per deliberare.

4.Chi pronuncia la pena la prima volta ?


Il parere del tribunale viene letto per la prima volta dal presidente in presenza delle diverse parti.

5.Da chi deve essere confermata ?

La pena deve essere ratificata, in secondo luogo, dal concistoro pontificio (gruppo di cardinali).

Finito il compito consegnò al Docente
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Messaggio  m.azzurra Dom Mar 01, 2015 4:15 pm

tacuma ha scritto:
2.Siete un procuratore. Un imputato prende la parola senza essere stato autorizzato e vi accusa di esservi venduto, cosa fate ?
Farei richiesta di Denuncia di Giustizia Straordinaria per oltraggio alla corte in quanto si 'imputato con termini offensivi ha cercato di ledere la solennità e la dignità dell’aula di giustizia.
Azzurra come saresti cattiva!!
Lo denunci immediatamente? Questo accade nei tribunali...che parlino senza consenso e quante denunce dovremmo fare?
Anche se potresti farlo ovviamente, ma magari provare a parlargli?

Procediamo
Per favore qui voglio precisione di termini e modi. Ed ovviamente non un copia incolla



    6. L'atto di accusa e la requisitoria


Durante un'udienza, il procuratore interroga l'imputato ed i testimoni ma ha soprattutto due grandi momenti di parola: l'atto di accusa e la requisitoria. Dunque è il primo a parlare quando l'udienza è aperta e l'ultimo a farlo prima che sia chiusa. L'atto d'accusa e la requisitoria possono essere redatti o elaborati oralmente, ma devono, in entrambi i casi, essere strutturati e rigorosi.

L'atto di accusa

Deve riprendere unicamente i fatti accertati durante l'inchiesta. Bisogna evitare assolutamente:

    I giudizi di valore : « penso che l'imputato sia un cattivo aristotelico perché... » ;Le supposizioni ; I « si dice » : « L'imputato è stato visto nelle taverne da parecchie persone che avrebbero pensato che egli avesse detto che... » Tutto ciò che non è verificato, perché è facile per la difesa provare che il procuratore non ha elementi solidi.


È dunque meglio avere un tono impersonale e parlare alla terza persona, elencando le cose di cui si ha una buona certezza. « Lo sposo è assente dal domicilio da quattro mesi, abita in una contea differente a partire dal... »

È anche molto importante indicare quale articolo del diritto canonico è stato violato dall'imputato per le azioni appena descritte. Infine, enunciare i testimoni che si vogliono far intervenire e a quale scopo.

Ecco un esempio d'atto di accusa :

- Fratelli miei, ufficiali e presidente del tribunale della Bretagna, trattiamo oggi la richiesta di dissoluzione di matrimonio della dama Loanne de Montfort-Laval, unita nell'aprile 1460 a sua altezza reale, Hadrien Marcus de Sparte, duca imperiale d'Ensisheim, principe reale di Dinant, Barone di Menezalban, Signore di Chevigny.

Nella fattispecie : i coniugi non dividono più il loro domicilio né comunicano da molti mesi. Il dialogo ha potuto essere ripreso soltanto in occasione della presente domanda di dissoluzione.

La sposa si adatta male agli obblighi reali del suo sposo, che egli ancora non aveva al momento del sacramento. Ella soffriva di solitudine quando ancora viveva nel domicilio coniugale. Sebbene lo sposo vi sia stato presente, ella non ha potuto condividere con lui i momenti che avrebbe desiderato. Una malattia l'ha costretta a trascorrere tre mesi in convento, cosa che l'ha portata a riflettere sul suo matrimonio. Ella considera che gli universi nei quali lei ed il suo sposo evolvono sono troppo differenti, le loro rispettive visioni della vita e dell'educazione dei loro figli troppo opposte, e i loro progetti di vita troppo difficilmente conciliabili perché il matrimonio continui.

Lo sposo soffre per l'assenza della sua sposa. Egli aveva desiderato di poter riparare questo matrimonio, poiché i sentimenti amorosi non sono scomparsi da parte sua, malgrado la separazione. La dissoluzione gli è dolorosa, ed avrebbe preferito una riconciliazione. Vi acconsente solo per riguardo nei confronti dei sentimenti della sua sposa, considerando che sarebbe molto poco aristotelico forzarla a qualsiasi cosa. Non ritiene di essere un cattivo coniuge, nei limiti del possibile è stato presente nel domicilio coniugale. I suoi doveri regali, che sa vincolanti per la sua sposa, non sono incompatibili con un matrimonio così come l'aveva desiderato e di cui ha conosciuto l'esempio. Non ha voluto esporre in dettaglio delle sue argomentazioni, temendo l'influenza della madre della sposa in seno al tribunale, sebbene sia stato informato che ella non ne aveva alcuna.

Il procedimento segna una battuta d'arresto, e rimette l'atto che ella legge - e che da nessuna parte porta la menzione "accusa". Il seguito vi è scritto, ma ella lo conosce a memoria. Abitudine.

- La procura del tribunale della Bretagna tiene a precisare, da una parte, che un comportamento astioso non ha posto in questi luoghi. Le due parti dovranno dunque parlare con moderazione e
senza aggressività, e moderare i loro giudizi nei confronti dei coniugi e dei loro testimoni ;

e dall'altra, che quest'assemblea non è riunita per fare il processo di un uomo o di una donna, ma per determinare se un sacramento pronunciato debba essere interrotto. Il tribunale non ha alcun interesse a prendere una o l'altra decisione, e non può forzare nulla.

Quindi, ella deposita due documenti.

- La corrispondenza intrattenuta dalla procura con sua altezza Hadrien Marcus de Sparte potrà essere prodotta, su richiesta.

E aspetta con pazienza. Tutto ciò rischia di andare per le lunghe.

La requisitoria

In occasione del vostro ultimo intervento, occorre riprendere una per una le accuse dell'atto e di esporre se sono state confermate o no dall'udienza. In seguito, occorre emettere un parere di colpevolezza o di innocenza e se necessario la proposta di una pena in funzione agli articoli del diritto canonico infranti.

In realtà, le interdizioni di nuovo matrimonio a vita non sono mai applicate. Un divieto di nuove nozze deve essere sempre accompagnato da un termine. Che vi sia termine o no, una penitenza deve sempre essere pronunciata, anche simbolica : portare uno striscione, digiunare, dono di pani ai poveri, pellegrinaggio, secondo la gravità dei fatti. Anche una confessione è spesso raccomandata.
[HRP : Non dimenticare la carta dei giudici

Ecco un esempio di requisitoria :
- Citerò la bolla pontificia "Ad mundi salutem per sanctificationem", libro 1, parte II, Sezione A, articolo 3 :
Citazione: Il matrimonio è la consacrazione dell’accordo profondo tra due persone , creando una condivisione della vita, reputata indissolubile e simboleggiando l’Amicizia Aristotelica in una delle sue forme più strette.

- Ora, nessuna cosa umana è perfetta. Due esseri umani sono stati uniti davanti a Dio, e tuttavia il loro matrimonio non ha più ormai il valore che dovrebbe avere. L'accordo profondo non esiste più, la comunione di vita non esiste più, e ciò che avrebbe dovuto durare fino al trapasso di uno dei due coniugi è ormai già finito. Ora, qualsiasi impegno deve essere preso liberamente, ed onorato liberamente ; se non lo è, diventa cattivo. La Chiesa, nella sua grande ragionevolezza, non ha previsto l'annullamento del sacramento del matrimonio per capriccio.


Citerò ancora la bolla pontificia "Ad mundi salutem per sanctificationem", libro 1, parte II, sezione B, articolo 5 :
Citazione:
Lo scioglimento del sacramento del matrimonio è un’estinzione di quest’ultimo a seguito della decisione dei coniugi di separarsi e di mettere fine alla loro vita di coppia

- È stata fatta da parte della sposa la richiesta di sciogliere questo matrimonio. Lo sposo ha espresso il suo consenso. La procura giudica tale decisione ragionevole.

Citerò infine la bolla pontificia "Ad mundi salutem per sanctificationem", libro 1, parte II, sezione B, articolo 6.1 e 6.3 :
Citazione:
Articolo 6 : I motivi invocati per uno scioglimento del sacramento del matrimonio sono:
- Articolo 6.1 : La sparizione di sentimenti d’amore tra i due coniugi.
- Articolo 6.3 : L’abbandono del domicilio coniugale da parte di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi. Il coniuge riconosciuto colpevole di negligenza coniugale è passabile dell’impossibilità di risposarsi.

La procura non ritiene che vi sia stata negligenza, almeno volontaria, sia da una parte che dall'altra. Lo sposo ha cercato di essere presente, la sposa da parte sua non può vedersi rimproverare la sua convalescenza.

La procura richiede dunque che tale matrimonio venga sciolto, senza interdizione di nuove nozze.


Domande



  1. Redigete un atto di accusa sulla base del seguente dossier :
    NOME IG DEL RICHIEDENTE


    Margot D'Euphor Pendragon, Dama di Fontenay [ IG : Miss. ]
    e Arthur Pendragon [ IG : Arthir_Pendragon ]

    * TIPO DELLA RICHIESTA

    Scioglimento


    * MOTIVI DELLA RICHIESTA

    Scomparsa dei sentimenti amorosi delle due parti


    * SPOSO
    - nome IG : Arthur_Pendragon
    -residenza IG : Argentan, ducato di Alençon
    - battesimo : data / luogo / officiante / padrino / certificato

    24 aprile 1458 / Chiesa di Bergerac / Padre Lotx / Bavmorda


    * SPOSA

    - nome IG : Miss. (all'epoca del battesimo era Misstelloo )

    -residenza IG : Dijon, ducato di Borgogna
    - battesimo : data / luogo / officiante / padrino / certificato

    20 febbraio 1456 / Chiesa Santa Maria Maddalena a Joinville / Padre Arilan / Feu Migisti


    * MATRIMONIO
    - data : 27 settembre 1460
    - luogo : Abbazia tomista di Clermont
    - Officiante : Cardinale Ivrel
    - testimoni : Kayhan, Angélyque per la sposa, Mathilde e Cérise per lo sposo

    figli : sì

    Ivrel ha scritto: Io, Ivrel, cardinal-vescovo di Clermont, certifico con la presente di aver unito in matrimonio, secondo i riti della Santa Chiesa Aristotelica messer Arthur_Pendragon e dama Miss. - cerimonia celebrata nell'abbazia tomista di Clermont, il 27 settembre 1460.

    Redatto a Clermont, il 22 novembre 1460

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    * DOCUMENTI COMPLEMENTARI
    Lettere, testimonianze, opinione del clero parrocchiale (parroco o diacono)...


  2. Redigete una requisitoria sulla base di elementi di un processo di vostra immaginazione per lo stesso caso.

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Messaggio  m.azzurra Dom Mar 01, 2015 4:17 pm

m.azzurra ha scritto:Compito ( Atto d'Accusa )

- Fratelli miei, Presidente del tribunale di Ravenna e ufficiali , stiamo per dibattere oggi la richiesta di scioglimento di matrimonio di Dama Margot D'Euphor Pendragon, Dama di Fontenay [ IG : Miss. ] , unita nel Settembre 1460 a Messer Arthur Pendragon [ IG : Arthir_Pendragon ] come certificato da sua Eminenza il Cardinale Ivrel nell' Abbazia tomista di Clermont

Nella fattispecie: i coniugi dichiarano finito il loro sentimento d'amore reciproco per la diversità della vita che stanno conducendo. La sposa ha abbandonato il tetto coniugale e hanno ripreso un dialogo esclusivamente per presentare domanda consensuale di dissoluzione a questo tribunale .


La Sposa lamenta la continua assenza dovuta a viaggi di affari del coniuge e che spesso quest'ultimo non forniva il denaro necessario a un mantenimento decoroso della famiglia, lasciando la suddetta sempre sola a seguire la casa e i figli. Dovendosi ella accollare ogni responsabilità legata all'istruzione di questi ultimi senza poter godere dell'aiuto del marito, e trovandosi costretta a dover rinunciare a feste e ricevimenti ha così deciso di tornare a vivere a casa dei propri genitori, nella provincia di Dijon nel Ducato di Borgogna da 8 mesi Dichiara inoltre che non è più in possesso dell'amore verso il coniuge avendo perso in lui ogni fiducia e stima .


Lo Sposo dichiara che i viaggi compiuti erano necessari in quanto la moglie amava vivere una vita piena di agi e comodità e che riteneva lesiva della loro reputazione non partecipare a feste e ricevimenti, che quindi era per lui necessario trovare fonti alternative di guadagno per mantenere alto il tenore di vita richiesto dalla coniuge. Dichiara di aver fatto il possibile per accontentarla e che tornando a casa dall'ultimo viaggio 7 mesi fa, ha trovato la stessa vuota in quanto la moglie se ne era andata lasciando solo un laconico biglietto di addio come avviso del suo ritorno a casa dei genitori. Altresì dichiara che non potendo più gestire la situazione si arrende al volere della coniuge ammettendo che i sentimenti che lo legavano a lei si sono spenti .


"Compito di questo tribunale, quest'oggi, sarà dunque discutere in dettaglio le motivazioni di tale allontanamento, e giudicare se vi siano o meno gli estremi per procedere alla dissoluzione del matrimonio
La procura del tribunale tende a precisare che quest'assemblea non è riunita per fare il processo di un uomo o di una donna, ma per determinare se un sacramento pronunciato debba essere interrotto. Il tribunale non ha alcun interesse a prendere una o l'altra decisione, e non può forzare nulla"


La lettera lasciata dalla moglie quale addio è depositata agli atti .

Requisitoria:

Citando la bolla pontificia ""Ad mundi salutem per sanctificationem", libro 1, parte II, Sezione A, articolo 3 :

Citazione:
Il matrimonio è la consacrazione dell’accordo profondo tra due persone, creando una condivisione della vita, reputata indissolubile e simboleggiando l’Amicizia Aristotelica in una delle sue forme più strette.

Considerando che nessuna cosa umana è perfetta. Due persone sono state unite in matrimonio davanti a Dio, purtroppo ormai la loro unione non ha più valore, in quanto l'accordo profondo e iniziale non esiste più, come non esiste poi la comunione che avrebbe dovuto perdurare fino alla morte di uno di loro.

Il perseverare di questa unione ora sarebbe impossibile in quanto è venuto a mancare il sentimento che li univa e il reciproco rispetto.

Citerò nuovamente la bolla Pontificia "Ad mundi salutem per sanctificationem", libro 1, parte II, sezione B, articolo 5 :

Lo scioglimento del sacramento del matrimonio è un’estinzione di quest’ultimo a seguito della decisione dei coniugi di separarsi e di mettere fine alla loro vita di coppia.
La sposa ha sottoposto a questo tribunale la richiesta di sciogliere questo matrimonio. Lo sposo ha espresso il suo consenso.

La procura giudica tale decisione accogliibile.

Quindi in base agli articoli 6.1 e 6.3 del primo libro Parte seconda sezione B della bolla pontificia "Ad mundi salutem per sanctificationem", Qui sotto riportati:

- Articolo 6.1 : La sparizione di sentimenti d’amore tra i due coniugi.

- Articolo 6.3 : L’abbandono del domicilio coniugale da parte di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi.

Il coniuge riconosciuto colpevole di negligenza coniugale è passabile dell’impossibilità di risposarsi.

La procura non ritiene che vi sia stata negligenza, almeno volontaria, sia da una parte che dall'altra.

Lo sposo ha cercato di essere presente e sopperire ai bisogni della moglie, la sposa da parte sua non può vedersi rimproverare di essere tornata a vivere con i genitori, se è stata lasciata troppo tempo sola

La procura richiede dunque che tale matrimonio venga sciolto, senza interdizione di nuove nozze.
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Messaggio  m.azzurra Dom Mar 01, 2015 4:19 pm

tacuma ha scritto:

Per un atto d'accusa e' opportuno tebere bene a mente queste cose, come troviamo nella lezione:

È dunque meglio avere un tono impersonale e parlare alla terza persona, elencando le cose di cui si ha una buona certezza. « Lo sposo è assente dal domicilio da quattro mesi, abita in una contea differente a partire dal... »

È anche molto importante indicare quale articolo del diritto canonico è stato violato dall'imputato per le azioni appena descritte. Infine, enunciare i testimoni che si vogliono far intervenire e a quale scopo.
Allora io ti ho dato un esempio di un atto d'accusa per farti vedere bene come e' strutturato.
Ora ti propongo un dossier , questo:


NOME IG DEL RICHIEDENTE


Margot D'Euphor Pendragon, Dama di Fontenay [ IG : Miss. ]
e Arthur Pendragon [ IG : Arthir_Pendragon ]

* TIPO DELLA RICHIESTA

Scioglimento


* MOTIVI DELLA RICHIESTA

Scomparsa dei sentimenti amorosi delle due parti


* SPOSO
- nome IG : Arthur_Pendragon
-residenza IG : Argentan, ducato di Alençon
- battesimo : data / luogo / officiante / padrino / certificato

24 aprile 1458 / Chiesa di Bergerac / Padre Lotx / Bavmorda


* SPOSA

- nome IG : Miss. (all'epoca del battesimo era Misstelloo )

-residenza IG : Dijon, ducato di Borgogna
- battesimo : data / luogo / officiante / padrino / certificato

20 febbraio 1456 / Chiesa Santa Maria Maddalena a Joinville / Padre Arilan / Feu Migisti


* MATRIMONIO
- data : 27 settembre 1460
- luogo : Abbazia tomista di Clermont
- Officiante : Cardinale Ivrel
- testimoni : Kayhan, Angélyque per la sposa, Mathilde e Cérise per lo sposo

figli : sì

Ivrel ha scritto: Io, Ivrel, cardinal-vescovo di Clermont, certifico con la presente di aver unito in matrimonio, secondo i riti della Santa Chiesa Aristotelica messer Arthur_Pendragon e dama Miss. - cerimonia celebrata nell'abbazia tomista di Clermont, il 27 settembre 1460.

Redatto a Clermont, il 22 novembre 1460

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* DOCUMENTI COMPLEMENTARI
Lettere, testimonianze, opinione del clero parrocchiale (parroco o diacono)...

e su questo ti chiedo l'atto d'accusa.
Dimmi azzurra in questo dossier la motivazione della richiesta e' forse l'allontanamento dal tetto coniugale?
Hai l'esempio di atto d'accusa per vedere come muoverti, ma il dossier sul quale farlo e' quello che ti ho dato io.
Riprova per cortesia
m.azzurra
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