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Messaggio  m.azzurra Sab Mar 11, 2017 5:03 am

http://rome.lesroyaumes.com/posting.php?mode=quote&p=712926
Stex86 ha scritto:Collection of laws, statutes, regulations and decrees that governing the justice of the Church and the Congregation of the Holy Inquisition.
Collection des lois, des statuts, des règlements et des décrets régissant la justice de l'Eglise et la Congrégation de la Sainte Inquisition.
Raccolta delle leggi, statuti, regolamenti e decreti che regolano la giustizia della Chiesa e la Congregazione della Santa Inquisizione.



INDEX


    Fundamental laws - lois fondamentales - leggi fondamentali



      The Canonic Law - Book 4 - In medio stat VirtusLe Droit Canon - Livre 4 - In medio stat VirtusIl Diritto Canonico - Libro 4 - In medio stat VirtusStatute of the Congregation of the Holy Inquisition Statut de la Congrégation de la Sainte Inquisition Statuto della Congregazione della Santa Inquisizione



    Common rules - règles communes - regole comuni



      To submit a complaintsJudicial cooperationIdentity recognition Identity or corpses recognition and noble titles Internal Rules of the Apostolic Penitentiary De l'excommunication apostolique - Apostolic Excommunication - Sulla Scomunica Apostolica



    International section



      Authorization for use Missus on international InquisitionAuthorization for use local language on international Inquisition



    Section française



      De l'Officialité Nationale francophone



    Sezione italiana



      Registro degli Interdetti (Arci)EpiscopaliIstituzione e Statuto dell'Ufficialità Nazionale Italofona




Ultima modifica di m.azzurra il Sab Mar 11, 2017 5:07 am - modificato 1 volta.
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Biblioteca Santa Inquisizione raccolta leggi statuti stex86 Empty Statuto della Congregazione della Santa Inquisizione

Messaggio  m.azzurra Sab Mar 11, 2017 5:05 am

Stex86 ha scritto:

Statuto della Congregazione della Santa Inquisizione

Biblioteca Santa Inquisizione raccolta leggi statuti stex86 GRI61


Preambolo

    La Santa Inquisizione ha per oggetto di garantire il trionfo della Vera Fede con la caccia incessante a tutte le manifestazioni dell’eresia, essendo il suo obiettivo primo riuscire a garantire la reintegrazione degli smarriti nella comunità aristotelica. Essa opera nell’unità Aristotelica e sotto l’omonima Congregazione.



Della Gerarchia nella Congregazione della Santa Inquisizione

    Articolo 1.1 La gerarchia è così stabilita:
    Cancelliere della Congregazione della Santa Inquisizione, detto anche Grande Inquisitore Maggiore.
    Vice - Cancelliere della Congregazione della Santa Inquisizione, detto anche Grande Inquisitore.
    Cardinale Inquisitore locale.
    Secondo, Terzo, …, Cardinale Inquisitore locale.
    Prefetto.
    Vice-Prefetto.
    Missi Inquisitionis e Procuratori Episcopali Generali.


Dei vertici della Congregazione e del Consiglio Superiore

    Articolo 2.1 La Congregazione della Santa Inquisizione è diretta da un Cancelliere e da un Vice-Cancelliere: essi sono Cardinali romani elettori designati a tal fine dai loro pari riuniti nella Curia.

    Articolo 2.2 Il Vice-Cancelliere, esercitando poteri sostitutivi, ha gli stessi diritti, doveri e prerogative riservate al Cancelliere pertanto, ove occorra, la dizione Cancelliere indica, sempre, anche una prerogativa del Vice-Cancelliere.

    Articolo 2.3 Il Cancelliere si avvale, nominando e revocando, della collaborazione dei Cardinali inquisitori scelti fra i Cardinali di ogni zona geodogmatica; tali Cardinali sono responsabili della Santa Inquisizione sull’estensione del territorio della zona geodogmatica di competenza definita come Santa Inquisizione locale.

    Articolo 2.4 Il Cancelliere, il Vice-Cancelliere ed i Cardinali inquisitori costituiscono il Consiglio Superiore. Tale Consiglio è lo strumento utilizzato dai vertici della Congregazione per il coordinamento e supervisione dei lavori. Il Consiglio Superiore è altresì il luogo deputato alla definizione delle strategie per sconfiggere l’eresia e cacciare la Creatura Senza Nome al fine che trionfi la Vera Fede.

    Articolo 2.5 Il Cardinale Inquisitore locale è altresì incaricato di predisporre i Commissionamenti dei Missi Inquisitionis, di revocare i Procuratori Episcopali e, se specificatamente delegato, di nominare e revocare i Procuratori Episcopali Generali.


Dei Prefetti della Santa Inquisizione

    Articolo 3.1 Ogni Santa Inquisizione locale può avvalersi della collaborazione di un Prefetto ed eventualmente di uno o più Vice-Prefetti. Tali figure sono nominate dal Cancelliere sentito il Cardinale Inquisitore locale. Il Prefetto è funzionalmente sottoposto al Cardinale Inquisitore di riferimento.

    Articolo 3.2 In caso di vacanza del ruolo di Cardinale Inquisitore locale, il Prefetto può essere ammesso al consiglio superiore in qualità di uditore, è comunque escluso un potere decisionale se non espressamente richiesto o delegato.

    Articolo 3.3 Possono accedere al ruolo di Prefetto i missi inquisitionis, preferibilmente sarà privilegiato un missus che abbia ottenuto i voti sacerdotali.

    Articolo 3.4 Il Prefetto collabora con il Cardinale Inquisitore locale per lo svolgimento del buon andamento della Santa Inquisizione, in particolare si occupa della supervisione dei Tribunali Episcopali ed Arciepiscopali.


Dello status di missus inquisitionis

    Articolo 4.1 Il missus inquisitionis è un funzionario dell'Inquisizione che ha l'incarico di provvedere alle missioni della Congregazione.

    Articolo 4.2 Possono accedere allo status di missus inquisitionis i membri del clero aristotelico che hanno seguito un seminario specifico organizzato dalla Congregazione dell'Inquisizione e che garantisce le qualità oratorie e giuridiche di ogni richiedente.

    Articolo 4.3 I missi inquisitionis sono liberamente nominati e revocati dal Cancelliere della Santa Inquisizione, sentito il Cardinale Inquisitore locale di riferimento.

    Articolo 4.4 Il missus inquisitionis può associarsi nell'esercizio delle sue missioni, purché il Cardinale Inquisitore locale l'autorizzi, ad un laico di confessione aristotelica di sua scelta.

    Articolo 4.5 Il missus inquisitionis è autorizzato a sfoggiare le insegne dell'inquisizione.


Dei Procuratori Episcopali Generali

    Articolo 5.1Il Procuratore Episcopale Generale (PEG) è nominato e revocato dal Cancelliere della Congregazione della Santa Inquisizione. La prerogativa di nomina e revoca può essere specificatamente delegata al Cardinale Inquisitore locale.

    Articolo 5.2 Può esserci un solo PEG per ogni zona geodogmatica ricadente sotto una unica Assemblea Episcopale.

    Articolo 5.3 All'atto della nomina vengono conferiti al PEG uno o più compiti secondo il presente Statuto. Il Decreto di nomina deve richiamare gli articoli dello Statuto che individuano i compiti e le mansioni. Chi procede alla nomina può conferire ulteriori compiti purché essi non ledano le prerogative di altre figure legate alla Congregazione.

    Articolo 5.4 Il PEG può avere il compito di gestire, in via autonoma e sotto la sua piena responsabilità, l'ufficialità nazionale. Anche provvedendo a nomine e revoche di sua competenza oltre che agli atti necessari al buon andamento della giustizia ordinaria afferente le ufficialità episcopali ed arciepiscopali.

    Articolo 5.5 Il PEG può coordinare e supervisionare il lavoro dei singoli Procuratori Episcopali ricadenti sotto la sua giurisdizione. In questo caso egli è loro superiore gerarchico.

    Articolo 5.6 Il PEG può, in quei casi dove non vi è un Procuratore Episcopale, sostituirsi ad esso nei compiti propri del Procuratore ovvero collaborare con il Vescovo o l'Arcivescovo presso il Tribunale Episcopale o Arciepiscopale.

Della Segretezza

    Articolo 6.1 Tutti i membri della Congregazione sono tenuti al segreto nel quadro delle loro funzioni.

    Articolo 6.2 Chi infrange la segretezza dell'inquisizione, oltre al giudizio ed alle pene che gli verranno comminate, è colpito da interdetto inquisitoriale perpetuo, remissibile solo dal Cancelliere della Santa Inquisizione.


Delle missioni dell'Inquisizione

    Articolo 7.1 La Santa Inquisizione vigila, in tutti i casi, affinchè si ottenga l'abiura di tutti gli smarriti che riesce a identificare, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione. Ha per principale arma il verbo. La Santa Inquisizione amministra la Giustizia della Chiesa in ogni sua forma.

    Articolo 7.2 La Santa Inquisizione ha in carico l'amministrazione diretta della giustizia straordinaria, nel quadro specificamente definito dal corpo delle norme del diritto canonico. Vigila sull'unità giurisprudenziale nell'ambito della giurisdizione ecclesiastica, in particolare compete ad essa derimere questioni di interpretazione ed applicazione del diritto canonico e della normativa secondaria (Statuti delle Assemblee Episcopali, Regolamenti interni, ecc…).
    Sovraintende al regolare svolgimento di tutte le operazioni codificate o normate dalla Santa Chiesa Aristotelica.

    Articolo 7.3 La Santa Inquisizione ha l'incarico di garantire la buona amministrazione della giustizia della Chiesa ordinaria, in tutti i tribunali che da Ella dipendono. Dispone di poteri di controllo e di coordinamento dei tribunali episcopali, della penitenzeria, della rota romana e del tribunale pontificio, esercita in essi potere sostitutivo quando tali tribunali non sono in grado di operare. Ha l'incarico di organizzare la formazione dei procuratori ecclesiastici e di tutte le figure attinenti la Congregazione.

    Articolo 7.4 Al fine di assicurare la perfetta imparzialità dei tribunali della Giustizia della Chiesa, attraverso il Cancelliere della Santa Inquisizione, sostituisce temporaneamente i membri giudicanti o comunque afferenti alle corti, che abbiano già precedentemente valutato il caso in altra istanza.

    Articolo 7.5 Assiste l'episcopato nei suoi negoziati con il potere temporale per la creazione di tribunali episcopali. Collabora e stipula convenzioni (anche all'interno dei Concordati, in accordo con la Nunziatura) per la cooperazione giudiziaria in senso generale oltre che nello specifico utilizzo dei tribunali IG e dell'applicazione delle pene attraverso la giustizia secolare.

    Articolo 7.6 La Santa Inquisizione occupa una funzione di polizia interna alla chiesa Aristotelica. Ha l'incarico di indagare sugli errori commessi dai membri del clero nell'esercizio dei loro ministeri. Può trasmettere il risultato delle sue indagini alla Penitenzieria Apostolica in previsione della pronunzia di sanzioni disciplinari, o sollecitare la stessa ad aprire procedimenti.

    Articolo 7.7 La Santa Inquisizione ha l'incarico di dirigere i servizi di informazioni della Chiesa Aristotelica. A tale riguardo, dispone di poteri generali d'indagine. È autorizzata ad indagare su qualsiasi causa o qualsiasi individuo che gli sembri presentare un interesse, facendo attenzione, tuttavia, a non turbare la buona e ordinaria amministrazione della giustizia spirituale o temporale.

    Articolo 7.8 La Santa Inquisizione ha l’incarico di detenere i registri delle interdizioni episcopali, arciepiscopali o concistoriali emesse. L’iscrizione nel registro garantisce il riconoscimento universale del provvedimento di interdizione. A tal fine, l’Autorità ecclesiastica procedente deve comunicare l’emissione di provvedimenti alla Santa Inquisizione.

    Articolo 7.9 Sono riservati alla Giustizia Straordinaria e dunque all'Inquisizione i casi di riconoscimento di persona e di riconoscimento di cadaveri.


Dei poteri specifici dell’Inquisizione

    Articolo 8.1 La Santa Inquisizione nelle more delle indagini può emettere provvedimenti cautelativi o di sospensione dagli incarichi ecclesiastici avverso le parti in causa.

    Articolo 8.2 Un chierico sotto giudizio è sospeso, dal tribunale procedente, dai suoi incarichi.

    Articolo 8.3 La Santa Inquisizione può comunicare informazioni e notizie ad ogni Autorità ecclesiastica a cui ritiene sia necessario. Collabora con le varie autorità in caso di indagini ed approfondimenti.

    Articolo 8.4 La Santa Inquisizione può avocare a sè un caso o una questione attinente, anche indirettamente, la Giustizia della Chiesa ed escludere ogni altra autorità ecclesiastica e non, ad eccezione del Santo Padre e del Sacro Collegio.

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Biblioteca Santa Inquisizione raccolta leggi statuti stex86 Empty Riconoscimenti di identità o cadaveri e titoli nobiliari

Messaggio  m.azzurra Sab Mar 11, 2017 5:10 am

Stex86 ha scritto:Biblioteca Santa Inquisizione raccolta leggi statuti stex86 MBlgd


    Fiat justicia pereat mundus Identity or corpses recognition and noble titles We, His Eminence Stefano Maria Ludovico de'Giustiniani Borgia said "Stex86", Cardinal Elector of the Roman parish of St. Origène on via Appia, Vice-Chancellor of the Congregation of the Holy Inquisition, Cardinal Duke Governor of Perugia, Bishop in partibus infidelium of Tripoli, Chapter Monk of the Dominican Order, Missus Inquisitionis, Penitentiary, Grand Officer of the order of the Star of Aristotle, imperial Knight of Toggenburg, in our quality of Vice-Chancellor of the congregation of the Holy Inquisition,  

      considering that in accordance with the Statute of the Congregation of the Holy Inquisition, Article 7.9, it is for the courts of the Holy Inquisition or the Extraordinary Justice to proceed to the recognition of people or corpses, wishing dictate a single rule to be observed in such proceedings and to protect the relationship of the Holy Aristotelian Church with the various Heraldic authorities as well as with the secular authorities, We HAVE and DECREE that all proceedings concerning identity or corpses recognition, what time the applicant was the holder of titles of nobility or otherwise of such recognition would affect the granting or not of noble titles or can somehow have connection with the heraldic procedures, the investigating inquisitor  proceed to convene, during the trial, a representative of heraldry pertaining to the title. For papal titles is transmitted news to the Pontifical Chancellery. Please note that the Inquisitor can predict a time for the appearance in court of the aforementioned part and completed the time, processing even in the absence in the part. The convening of heraldry in court, for good cause, may be replaced by an exchange of letters, to be attached to the file. In its judgments, both of which upheld or refusal of the application for recognition, must be made explicit mention of the position taken from heraldry on the case, or absence of expression of that position.

    Signed and sealed on December 9 in Rome, in the year of grace MCDLXIV, under the pontificate of Pope Innocent VIII. His Eminence

---------------------------------Biblioteca Santa Inquisizione raccolta leggi statuti stex86 240776Asigillooroinqucorda


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    Fiat justicia pereat mundus Riconoscimenti di identità o cadaveri e titoli nobiliari Noi, Sua Eminenza Stefano Maria Ludovico de'Giustiniani Borgia detto "Stex86", Cardinale romano elettore della parrocchia di San Origène sulla via Appia, Vice-Cancelliere della Congregazione della Santa Inquisizione, Cardinale Governatore Duca di Perugia, Vescovo in partibus infidelium di Tripoli, Monaco capitolare dell'ordine di San Domenico, Missus Inquisitionis, Penitenziere,  Grande Ufficiale dell'Ordine della Stella di Aristotele, cavaliere imperiale di Toggenburg, in qualità di vice-cancelliere della Congregazione della Santa Inquisizione,

      considerato che a norma dello Statuto della Congregazione della Santa Inquisizione, articolo 7.9, spetta ai Tribunali della Santa Inquisizione ovvero alla Giustizia Straordinaria procedere al riconoscimento di persone o di cadaveri, volendo dettare una regola unica da rispettare in tali procedimenti ed al fine di tutelare i rapporti della Santa Chiesa Aristotelica con le varie Araldiche dei Regni nonché con le autorità secolari, DISPONIAMO e DECRETIAMO che per tutti i procedimenti riguardanti riconoscimenti di identità o di cadaveri, qual ora il richiedente fosse possessore di titoli nobiliari o comunque tale riconoscimento possa influire sulla concessione o meno di titoli nobiliari oppure possa in qualche modo avere connessione con le procedure araldiche, l'inquisitore inquirente proceda a convocare, in sede processuale, un rappresentante dell'Araldica afferente al titolo. Per i titoli pontifici sia trasmessa notizia alla Cancelleria Pontificia. Si precisa che l'Inquisitore può prevedere un tempo per la comparsa in tribunale della parte citata e che esperito il tempo proceda anche in assenza nella parte. La convocazione in tribunale dell'Araldica, per validi motivi, può essere sostituita da uno scambio di lettere, da allegarsi al fascicolo. Nelle sentenze, sia di accoglimento che respingimento della domanda di riconoscimento, deve essere fatta esplicita menzione della posizione assunta dall'Araldica sul caso, o dell'assenza dell'espressione di tale posizione.

    Firmato e sigillato il giorno 9 Dicembre a Roma, nell'anno di grazia MCDLXIV, sotto il pontificato di S.S. Innocenzo VIII. Sua Eminenza

---------------------------------Biblioteca Santa Inquisizione raccolta leggi statuti stex86 240776Asigillooroinqucorda
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